Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
Servono prove inconfutabili per dimostrare l’epoca di abuso, le dichiarazioni non sono idonee
La dimostrazione della veridicità di una configurazione immobiliare è materia divenuta trasversale, e si rende necessaria svolgerla in ogni trasformazione e compravendita, se vogliamo andare sul sicuro.
In linea anche alla definizione di Stato Legittimo, le autocertificazioni non sono idonee per dichiarare l’epoca dell’abuso di manufatti oggetto di condono, in quanto non sono suscettibili di essere verificate.
Tra le diverse condizioni essenziali di accesso al Condono edilizio vi rientra l’avvenuta esecuzione dell’opera entro le relative date imposte dai relativi provvedimenti di legge n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03.
E anche in questo caso l’onere di provare l’ultimazione lavori entro le date di legge è posto a carico del proprietario o richiedente la sanatoria straordinaria: su questo punto ormai non ci sono più dubbi, visto che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare (Cons. di Stato n. 7093/2023).
Quali caratteristiche deve avere questa prova, o dimostrazione probante?
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Documenti probanti e caratteristiche
L’elemento probante dev’essere di tipo rigoroso, deve fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi; in difetto, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso (Cons. di Stato n. 7093/2023, n.6490/2021, n. 2524/2020).
Ciò significa che la prova dimostrante l’ultimazione delle opere o della costruzione sia riscontrabile e correttamente valutabile dalla Pubblica Amministrazione ricevente. Essa deve avere la possibilità di verificarne l’idoneità, la datazione e la veridicità.
Spesso è consigliato fare riferimento all’aerofotogrammetria, cioè l’acquisizione di foto aerea scattata ad una certa data sul territorio, consigliando le verifiche presso le principali banche date pubbliche (IGM, sistemi informativi regionali, eccetera).
Se ci avete fatto caso, questa “filosofia” è la stessa che possiamo evincere dalla definizione di Stato Legittimo dell’immobile, inserita nel DPR 380/01 all’articolo 9-bis comma 1-bis, tramite il D.L. 76/2020.
Sull’argomento del Condono edilizio puoi accedere anche alla lista dei miei video:
Dichiarazioni di parte sono irrilevanti
E’ necessario fare riferimento a prove “oggettivamente” certe, tralasciando ormai la semplice dichiarazione di parte.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’ultimazione dei lavori, rese dal proprietario e da soggetti terzi, la giurisprudenza da anni le ha praticamente rese inidonee come elementi probanti.
Queste dichiarazioni non sono idonee allo scopo in quanto non suscettibili di essere verificate dalla P.A. (Cons. di Stato n. 7093/2023, n. 10719/2022, n. 2524/2020, n. 2995/2018, n. 2782/2014).
Però permettetemi alcuni riflessioni: questa corretta tendenza di verificare con maggior precisione le istanze è abbastanza recente, però bisogna dire che sono state rilasciate diverse concessioni edilizie in sanatoria soltanto con le autodichiarazioni.
Per una parte di esse si potranno aprire scenari di annullamento per domanda o condono edilizio ottenuto come “dolosamente infedele“. E non sarà il tempo a ingenerare un legittimo affidamento nel privato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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