Silenzio serbato su irregolarità edilizie note al venditore configura ipotesi di reato di truffa
Convalidata la proroga del termine per definire i condoni 1985 e 1994 giacenti, chiarendo anche l’ammissibilità dei suddetti condoni nelle aree a vincolo d’inedificabilità parziale imposti anche dopo l’abuso
Con sentenza n° 117 del 12/05/2015 la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo Renzi avverso alcuni articoli della Legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, modificanti la previgente Legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).
Leggendo la sentenza si evince che la Consulta ritiene fondato il provvedimento dell’ex governatore regionale Caldoro con cui ha prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 i termini per la definizione delle circa trecentomila domande già presentate per i condoni edilizi del 1985 e 1994, allo scopo di consentire l’evasione delle domande relative agli abusi effettuati in aree sottoposte a vincolo, eccettuate quelle sottoposto a vincolo inedificabilità assoluta.
Proprio su questo punto la Consulta entra in merito e specifica che la proroga ha mero valore sollecitatorio entro cui i Comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate: il termine indicato dalla L.R. 10/2004 per integrare le documentazioni è spirato e non viene riaperto con tale sentenza.
Il principale oggetto di impugnazione, poi accolto in sentenza, è la modifica introdotta con l’art. 1, comma 72, lettera b) della LR 10/2004, che ammetteva (e quindi estendeva) l’ammissibilità di sanatoria per gli abusi effettuati in aree vincolate (relative), ad eccezione di quelli previsti dall’art. 33 della L. 47/85 solo se comportanti inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima delle esecuzione degli stessi abusi.
Sul vincolo di inedificabilità la Consulta ribadisce la validità della ratio espressa dall’art. 33 della L. 47/85, ovvero non è consentita alcuna sanabilità soltanto se vincolo inedificabile a carattere assoluto (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 giugno-22 luglio 1999, n. 20), mentre per il vincolo di inedificabilità relativa si deve continuare ad applicare l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (ad esempio Vincolo paesaggistico, idrogeologico, rischio idraulico, ecc).
Nota: L’art. 33 della L. 47/85 prevede la non ammissibilità di condono nelle aree assoggettate a vincolo inedificabile assoluto e che siano stati imposti prima dell’abuso stesso.
Sempre la stessa sentenza della Consulta, specifica che tale decisione non riguarda il c.d. “Terzo Condono Edilizio” in quanto lo stesso art. 9 della LR 10/2004, e quindi la norma che lo ha modificato nel 2014, interviene solo per i due precedenti condoni 1985 e 1994, il cui scopo è sollecitarne la definizione delle pratiche giacenti, limitandosi a chiarire la condizione di inedificabilità.
La Corte infatti ribadisce che il “terzo condono” di cui all’art. 32 del D.L. 269/2003 ha un carattere «più circoscritto» come già espresso con propria sentenza n. 225/2012, la Consulta ha confermato il criterio più restrittivo di non ammettere al condono per gli abusi in aree vincolate comportanti inedificabilità “parziale”, (vedi sentenze Corte Costituzionale n° 54 e 290 del 2009).
Nulla cambia sul c.d. “Condono edilizio Campania” e la relativa proposta di aprire i termini per un ulteriore provvedimento di ambito regionale.
Fonte: Corte costituzionale
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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