La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Vincoli e rapporto col DL 269/2003
Il Terzo Condono edilizio DL 269/03 ha stabilito anche ulteriori limiti rispetto a quelli descritti ai precedenti paragrafi, e rispetto al “primo” e “secondo” condono (leggi nn. 47/1985 e 7284/1994), escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo (per esempio paesaggistico) qualora sussistano, tra le tante, le seguenti condizioni ostative (art. 32 c. 27 lettera d):
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Praticamente possiamo rinvenire due gruppi di condizioni all’interno della condizione generale espressa nella lettera d), riassunte così:
a) il vincolo preesistente all’esecuzione delle opere abusive;
b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ciò significa che l’incondonabilità non è superabile nemmeno con l’ipotetico parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4619, ove si evidenzia che il d.l. n. 269 cit., con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici, ma anche quello idrogeologico), preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell’Autorità ad esso preposta, con ciò collocando l’abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria. Sul punto, si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2009 n. 4373 e Id., Sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5467, ove si legge che “sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area, la sua presenza impone ai proprietari l’obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.