La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Non sussiste distinzione tra vincoli relativi e assoluti nel DL 269/2003
E’ importante sottolineare che nel Terzo Condono edilizio non opera una differenziazione tra vincoli di inedificabilità relativa e assoluta, come invece avvenuto coi due precedenti condoni L. 47/85 e L. 724/94, i quali facevano capo all’articolo 32 L. 47/85.
Al contrario, il DL 269/2003 ha operato una severa distinzione tra consistenza di abusi edilizi e vincoli in generale, richiamando gli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 L. 47/85 (correlato al successivo articolo 33).
L’applicabilità del Terzo condono su immobili già esistenti in zone vincolate, è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, ed è del tutto irrilevante la distinzione tra inedificabilità assoluta e relativa, come quelli paesaggistici e idrogeologici (Cons. di Stato n. 785/2024).
Anche in questi casi l’incondonabilità è preclusa a prescindere se si possa ottenere o meno il rilascio di autorizzazione o nulla osta favorevole dall’ente preposto alla tutela del vincolo, in quanto è una incondonabilità imposta per legge, ancorché criticata da più autori.