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Allo studio l’ampliamento del decreto Salva Casa alla possibilità di regolarizzazione anche automatica per irregolarità compiute in difformità a titoli abilitativi.

A volte ho la sensazione di essere ascoltato ai “piani alti”, perchè quando ho letto la notizia sul Sole riguardante il possibile allargamento delle maglie alla regolarizzazione D.L. 69/2024 Salva Casa, ho sorriso: sono anni che dico di trovare un sistema per considerare non più perseguibili e sanzionabili le discordanze o irregolarità parziali accertabili al momento del sopralluogo di Abitabilità e Agibilità da parte del Comune. Si andrebbe ad aggiungere alla prospettata ipotesi di aprire la regolarizzazione del Salva Casa anche alle parziali difformità compiute in variante alla licenza edilizia in epoca anteriore alla L. 10/1977.

Detto chiaramente e senza ipocrisia: il Decreto dovremo allora qualificarlo come condono edilizio, piuttosto che sanatoria edilizia, considerato che queste ipotesi potrebbero regolarizzabile ciò che in origine era illegittimo e/o in contrasto a varie disposizioni allora vigenti, e con quelle vigenti oggi.

Si tratta di riconoscere per la prima volta un legittimo affidamento nel privato a casi assai frequenti e incolpevoli verso gli attuali proprietari: faccio notare che fino all’entrata in vigore del D.P.R. 425/1994 le procedure di rilascio certificato di Agibilità e Abitabilità prevedevano obbligatoriamente il sopralluogo da parte di apposito funzionario pubblico, di riscontrare la conformità dell’opera al progetto approvato (art. 221 R.D. 1265/34).

Ma nella stragrande maggioranza non è stato fatto in maniera meticolosa: spesso i funzionari non hanno rilevato obiezioni o denunciato le irregolarità edilizia, opponendosi quindi al rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità. In alcuni casi è successo, infatti svolgendo verifiche e accessi agli atti si riscontrano immobili completamente ultimati con tanto di domanda di Agibilità presentata, senza il dovuto riscontro.

Vedremo come proseguirà l’andamento di questa ulteriore proposta: a dire il vero era affiorata in certe conferenze o dichiarazioni alla stampa.

Se posso dire la mia, ho la netta sensazione che la “manina” che scriverà queste norme andrà nuovamente a pescare nella legislazione regionale dell’Emilia Romagna, alla L.R. 23/2004, e azzardo a riportare il possibile testo copiandolo dal relativo articolo 19-bis comma 1-ter, visto il precedente copia-incolla delle nuove tolleranze esecutive “generose”:

1 ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

Ecco il video commento integrale:

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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