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Inducendo in errore su consistenza e presupposti per rilascio, l’Amministrazione può ritirare il provvedimento anche a distanza di anni

Il rilascio di concessioni edilizie e di permessi di costruire è basato sul rispetto di molte condizioni. L’ottenimento di un titolo abilitativo rilasciato dal Comune si fonda su una lunga serie di presupposti, primo tra tutti la rispondenza edilizia tra quanto dichiarato e quanto effettivamente risultante nello stato dei luoghi.

La mancanza di rispondenza porta, ad esempio, a rendere labile il presupposto di legittimazione al suo ottenimento.

Parliamo in questo caso delle procedure per ottenere il rilascio dei titoli edilizi “più pesanti”, cioè Concessione edilizia (prima dell’entrata in vigore del T.U.E) e poi del vigente Permesso di Costruire.

Banalmente, nelle istanze di rilascio di questi titoli è indispensabile includere elaborati grafici, rilievi, relazioni, allegati, cartografia e tutto quanto necessario per rappresentare sotto ogni aspetto l’immobile oggetto di intervento.

Anche a molti anni di distanza dal rilascio la PA può annullare il provvedimento se ottenuto con falsi presupposti

Coloro che credono ancora che trascorsi i fatidici diciotto mesi dal rilascio del titolo sia impossibile tornarci sopra, sbagliano. E di grosso.

Sopratutto sbagliano per quanto attiene il rilascio della concessione edilizia (in passato) e permesso di costruire, cioè i titoli abilitativi più rilevanti.

Nel caso della sentenza del Consiglio di Stato IV n. 5408 del 14 settembre 2018, era emerso a decenni di distanza che il fabbricato danneggiato dal sisma era stato ricostruito su un’area diversa (ex art. 6 c.3 L. 1432/1962) quando invece non sussistevano i requisiti essenziali per ciò (oggettivi ostacoli tecnici alla ricostruzione in situ).

Sicuramente sorprenderà molti il fatto che per tale fabbricato siano state annullate le concessioni edilizie ordinarie e in sanatoria ottenute tra il 1992 e 1994 relative rispettivamente alla ristrutturazione e sanatoria.

Titoli abilitativi per immobili realizzati con concessioni ottenute con false o erronee rappresentazioni comportano propagazione del problema

Per costante giurisprudenza, all’amministrazione è consentito esercitare il proprio potere di annullamento in autotutela ritirando il provvedimento ottenuto dall’interessato sulla base di falsa o comunque erronea rappresentazione della reale consistenza e rappresentazione (Consiglio di Stato n. 5408/2018, n. 5262/2016, n. 4300/2014, n. 39/2013).

Inoltre, la stessa Pubblica Amministrazione ha il potere di ritirare e annullare l’atto concessorio rilasciato senza dover esternare alcuna particolare motivazione e ragione di pubblico interesse.

Infatti emerge il prevalente insegnamento giurisprudenziale che ha individuato i casi in cui non sia necessario fornire una adeguata motivazione all’annullamento del titolo concessorio, in quanto «la discrezionalità della P.A. in questa materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2885 del 14 giugno 2017).

Se qualcuno si domanda come mai sia possibile ciò rispetto alle recenti riforme del regime amministrativo sull’annullamento in autotutela, la spiegazione è indicata nella stessa senza del Cons. di Stato. 5408/2018, ovvero che «che non sussiste un obbligo per l’Amministrazione di darne conto, non potendosi ritenere rilevante, contrariamente a quanto affermato, la previsione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di una norma inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento di annullamento della concessione (l’art. 21 nonies è entrato in vigore nel febbraio 2005 mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato nell’ottobre 2003).»

Il principio per cui i titoli possono essere annullati anche a distanza di anni, è stato ribadito anche nell’Adunanza Plenaria n. 8/2017 del Consiglio di Stato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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