Come escludere dal calcolo delle distanze legali la posa del cappotto su facciata
Prima sentenza riguardante una falsa categoria energetica e non rispondente all’immobile
Da tempo imperversa la polemica sui rischi degli Attestati di Prestazione Energetica “low cost”, e da tempo tenevo d’occhio la Cassazione
Adesso è uscita una sentenza in merito, che conferma quanto più volte pubblicato e videato dallo scrivente, ed è la n. 16644/2017 della seconda sezione di Cassazione Penale.
Per la “gioia” dei tanti professionisti (se così possiamo definirli), la Cassazione ha rinvenuto gli estremi di truffa a carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»
A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.
Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.
Commento a margine
Da anni scrivo e sostengo che il “mercato delle APE Low cost” (leggi l’articolo) possa nascondere rischi notevoli, soprattutto a carico dei venditori in primis.
Chiaramente, in questa sentenza di Cassazione non si legge la chiamata in causa dei professionisti tecnici incaricati nella progettazione, direzione lavori e certificazione energetica, sarebbe stato interessante davvero leggere anche i profili di loro responsabilità.
Per quel poco che si legge dalla breve sentenza, si capisce che oltre ad una certa volontà o consapevolezza del venditore, è ineluttabile la mancata diligenza del Direttore Lavori e del tecnico che ha attestato la APE.
Non ci voleva la Cassazione per capire rischi e responsabilità, quelle sono ben note ai Professionisti tecnici che comunque certificano sistemi Edificio-Impianto senza neppure fare un sopralluogo, facendo artifici più o meno “fantasiosi”, se così posso definirli.
Sicuramente molti venditori/compratori di immobili, leggendo questo articolo e la sentenza, inizieranno a porsi il problema del rischio, per non parlare dei costruttori.
Dalla sentenza si intuisce che le prestazioni energetiche effettive non siano rispondenti a quelle di progetto, sicuramente più severe e migliori.
Tradotto con un esempio: probabilmente il venditore ha venduto un immobile in classe energetica C quando in verità si trova in classe F.
In questo caso, oltre alla ipotesi di truffa (che scatta quando è provato che il venditore sia consapevole della non rispondenza), scatta ovviamente la richiesta di risarcimento danni per deprezzamento permanente dell’immobile sul piano del valore commerciale.
E’ presto per sbilanciarsi sul fatto che tale ipotesi possa costituire “aliud pro alio”, cioè una compravendita di un immobile completamente diverso e inutilizzabile per i fini a cui è destinato; certamente è questa sentenza rappresenta, e rappresenterà sicuramente un forte segnale di allerta.
sara interessante seguire gli sviluppi relativi al proseguo del processo rinviato al giudice competente.
Quindi, venditori che scegliete professionisti e certificatori “low cost”, siete avvisati.
Ne parlo anche in questo video pubblicato su YouTube (puoi iscriverti sul canale).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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