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Nella sanatoria paesaggistica è inapplicabile il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e Soprintendenze

Esiste una sola procedura per sanare gli abusi in zone vincolate e ha pochi margini, tassativamente imposti dall’articolo 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni culturali e paesaggio). Su di essa è ammissibile il silenzio-assenso o no? Analizziamo la questione, ringraziando il Geom. F. Viola per la segnalazione del materiale.

La procedura riguarda una ridotta gamma di interventi abusivi compiuti nelle aree vincolate ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, cioè soggette ai vincoli paesaggistici di Notevole Interesse Pubblico ex art. 136 del Codice, e quelle “per legge” ex art. 142 del Codice (i c.d. vincoli “galassini”), oltre a quelle disciplinate dai piani paesaggistici regionali.

Tale procedura di regolarizzazione postuma di illeciti edilizi non trova applicazione per i vincoli imposti ai sensi della parte II del Codice, ovvero i cosiddetti “beni culturali” di natura storico, etnoantropologico, archeologico, ecc.

Compatibilità paesaggistica: procedura e limiti

La vigente procedura di Compatibilità paesaggistica in versione “restrittiva” è stata introdotta col D.Lgs. 157/2006, rendendo improcedibili le richieste di “sanatoria paesaggistica” riguardanti illeciti diversi da quelli elencati al comma 4 articolo 167 del Codice: tra queste limitazioni, sussiste quella che esclude automaticamente gli interventi edilizi comportanti creazione o aumento di volume e superfici utili:

L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Procedura di Compatibilità ed enti pubblici interessati

Attualmente l’iter è codificato dal comma 5 dell’art. 167 del D.Lgs 42/2004, e prende inizio quando il soggetto interessato deposita istanza all’autorità procedente e preposta alla gestione del vincolo.

Per definizione generale l’autorità procedente è la Regione; essa tuttavia potrebbe aver delegato ad altri enti locali la specifica funzione di rilascio dell’autorizzazione ordinaria/semplificata paesaggistica, e dellAccertamento di compatibilità paesaggistica.

L’autorità competente (es. il Comune) si deve pronunciare sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza (paesaggistica) da rendersi entro termine perentorio di 90 giorni; quest’ultimo periodo è ricompreso in quello più ampio indicato per la pronuncia globale.

Il parere della Soprintendenza è vincolante e forma condizione necessaria per consentire il pronunciamento all’autorità competente al rilascio; questo aspetto incide soprattutto anche sull’istituto del Silenzio assenso.

Silenzio-assenso escluso dalla Compatibilità paesaggistica postuma art. 167

Cosa accade se il parere vincolante da esprimersi da parte della Soprintendenza continua ad essere tardivo, e in tali casi è proponibile il silenzio assenso?

Sulla generale inammissibilità del silenzio-assenso “verticale” tra P.A. nella procedura di Accertamento compatibilità paesaggistica ex articolo 167 del Codice la giurisprudenza ha espresso più volte conferme, da ultimo vedasi Consiglio di Stato n. 168/2023, n. 7293/2022.

Interessante anche quanto espresso dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 160/2021 avverso una legge della Regione Siciliana n. 5/2019 articolo 8, che prevedeva ipotesi di silenzio assenso di cui ometto dettagli per brevità, rinviando alla sua lettura.

Tuttavia, tale pronuncia ha confermato che il carattere vincolante del parere della Soprintendenza preclude l’applicazione del silenzio-assenso all’Accertamento di Compatibilità paesaggistica ex articolo 167 del Codice.

Per la precisione, è stato ritenuto inapplicabile soprattutto il silenzio assenso valevole tra Pubbliche Amministrazioni previsto dall’articolo 17-bis L. 241/90, nei confronti della procedura di Compatibilità paesaggistica.

Facendo un esempio, non è applicabile al silenzio serbato dalla competente Soprintendenza verso la richiesta di parere vincolante inviato dall’ente procedente (es. Comune), sul quale quest’ultimo abbia perfino emesso parere favorevole.

La stessa corrente di pensiero si riscontra anche nella Circolare n. 34/2023 del Ministero della Cultura, il quale si ricorda che non costituisce fonte normativa ma documento di prassi.

Pertanto, di fronte al perdurante silenzio sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistico, oltre a sollecitare la compente P.A. a procedere, si dovrà valutare un ricorso amministrativo sul silenzio inadempimento.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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