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Gli abusi qualificabili negli interventi lieve entità sono parificati a quelli gravi.

Chi sperava in un regime più favorevole per gli abusi in zone vincolate paesaggisticamente, è rimasto deluso.

L’introduzione, anzi, la ristrutturazione profonda del regime semplificato ed esentato per gli interventi compiuti in zona paesaggistica, non ha apportato modifiche eclatanti e favorevoli nell’ambito sanzionatorio.

Prendiamo in esame gli interventi di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, descritti nell’Allegato B del DPR 31/2017.

Per essi è stato riformata la procedura per ottenere più semplicemente l’autorizzazione paesaggistica (ordinaria); infatti non si ottiene un diverso titolo autorizzativo semplificato diverso da quello dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, bensì il medesimo anche se prima e con minori adempimenti.

Esistono quindi ben 42 categorie di intervento che, a partire dall’aprile 2017, rientrano nel novero del regime semplificato autorizzativo.

Si spazia dalle modifiche di prospetto fino agli interventi più significativi e impattanti sul profilo paesaggistico.

Con l’entrata in vigore del DPR 31/2017 sono state introdotte diverse novità, poche quelle relative al regime sanzionatorio e alle misure repressive per le stesse opere compiute in assenza di idoneo titolo paesaggistico (autorizzazione, ndr).

Lo stesso DPR 31/2017 all’articolo 17 al comma 1 apre precisando che tutto resta invariato in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, confermando l’applicazione dell’articolo 167 del Codice sulla Compatibilità Paesaggistica.

Paesaggistica semplificata, video gratuito su YouTube:

Occorre la Compatibilità paesaggistica per esecuzione illecita di opere rientranti nell’Allegato B del DPR 31/2017.

Questo comma 1 nel suo insieme afferma principi molti importanti. Sulle opere compiute in assenza di o difformità dall’autorizzazione paesaggistica (semplificata, in questo caso) rientranti nell’Allegato B del DPR 31/2017:

  • resta invariato il regime penale previsto dall’articolo 181;
  • prevista la sola procedura di Compatibilità paesaggistica per regolarizzare;

L’unica “agevolazione” prevista dal legislatore, se così possiamo qualificarla, è quanto previsto dallo stesso comma 1 art. 17 DPR 31/2017, ed è la seguente:

In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere.

Come dire: quando l’abuso paesaggistico “semplificato” non è conformabile, adeguabile ai valori e gradi di tutela previsti dal vincolo stesso, mediante prescrizioni di conformabilità, allora si dispone la rimessa in pristino.

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Compatibilità paesaggistica e prescrizioni sulle opere illecite.

Qui può nascere un problema, tenuto conto che è molto facile uscire dalla sfera puramente amministrativa e scivolare in quella di valutazione discrezionale consentita ai competenti organi (autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente).

Tra l’altro, la prescrizione di opere postume per la conformabilità sul versante paesaggistico fa letteralmente a pugni col ferreo principio della doppia conformità urbanistica previsti dall’art. 36 del TUE.

In questo senso si rinvia ad uno specifico approfondimento (clicca qui).

Si arriva quindi al paradosso in cui si possa sanare l’illecito paesaggistico apportando qualche lieve (ulteriore) modifica per ottemperare alle prescrizioni, ma al diniego sotto il profilo puramente edilizio (comunale) in quanto ciò altererebbe lo stato dei luoghi oggetto di accertamento di conformità.

Infatti si ricadrebbe nella cosiddetta sanatoria edilizia condizionata, ipotesi non ammessa da una visione/giurisprudenza ortodossa (Cass. Pen. III n. 31961/2017).

Difficile da spiegare ai committenti.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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