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E’ possibile evitare l’addebito integrale di colpe dei professionisti e per difficile individuazione delle quote di responsabilità.

I cantieri sono fasi complesse di costruzione, e sempre più è necessario coinvolgere diverse figure professionali.

Molto spesso si rende necessario coinvolgere professionisti dello stesso settore edilizio come geometri, architetti e ingegneri, dotati di particolare specializzazione.

Pensiamo ad esempio alla progettazione dell’isolamento termico di un edificio: richiede adeguata preparazione e spesso si ricorre a professionista tecnico specializzato in materia termotecnica.

E’ molto probabile che anche il più semplice intervento edilizio, in teoria, debba richiedere competenze specifiche. La ristrutturazione edilizia potrebbe quindi coinvolgere ad esempio sei professionisti, che dovranno essere coordinati e gestiti da un collega.

Indubbiamente la figura preposta a coordinare tutte le altre, ciascuna per le proprie competenze, spesso coincide col Direttore dei Lavori “architettonico.

Tra l’altro, questa figura spesso coincide anche col progettista e col soggetto che principalmente intrattiene i rapporti col committente e con le imprese chiamate a partecipare.

In caso di azioni dannose plurime non si presume la responsabilità individuale dei soggetti chiamati in causa.

Questo principio è emerso dalla sentenza di Cassazione Civile n. 4673/2017, con la quale il Direttore dei lavori “generale” è stato ritenuto responsabile in solido con tutti gli altri soggetti, anche quelli maggiormente responsabili.

Questa conclusione è basata sul fatto che il direttore dei lavori è stato considerato chiaramente responsabile di omesso controllo su tutte le opere rilevatesi difettose.

E’ come dire che il Direttore lavori è solidalmente responsabile con gli altri professionisti intervenuti nel cantiere, ciascuno per le proprie competenze e specializzazioni.

Esiste una strada per la Direzione Lavori in grado di essere esonerato dalle responsabilità dei colleghi chiamati in fase progettuale ed operativa addirittura dallo stesso professionista?

Certamente. Occorre premettere che il Direttore dei lavori, grazie alle proprie competenze e al ruolo generale che ricopre, deve verificare l’adeguatezza di tutte le opere compiute, anche relative a specializzazioni che sono state delegate a terzi professionisti.

Il Direttore dei Lavori deve far incaricare i relativi professionisti con espressa manleva verso la sua figura.

Per limitare e circoscrivere la responsabilità del D.L. per opere o prestazioni specialistiche assegnati ad altri colleghi, è necessario provvedere a farli incaricare dal Committente, introducendo una manleva nei confronti del D.L. generale.

Bisogna ricordare anche che, in caso di sovrapposizione di fasi specifiche e competenze, in cantiere potrebbero sovrapporsi di converso altrettanti “direttori dei lavori”, ciascuno col proprio ruolo circoscritto.

Faccio un esempio di quante “direzioni lavori” possono sovrapporsi:

  • Direttori lavori “generale” cioè architettonico;
  • opere strutturali;
  • Legge 10/91 sull’isolamento termico;
  • Acustica;
  • Impianti D.M. 37/2008 e L. 46/90.
  • Paesaggistica;
  • Beni culturali e notificati;
  • ecc. ecc.

Nella sentenza di Cass. Civ. n. 4673/2017 risulta emergere che il Direttore Lavori è responsabile in solido con eventuali altri artefici, a meno che non risulti che abbia preteso di essere manlevato da altri soggetti responsabili.

Il consiglio che voglio condividere è di farti incaricare con apposita lettera con cui inserire i limiti di assunzione responsabilità e le riserve d’incarico.

Sempre.

Ti saluto con questo video YouTube, sicuramente utile:

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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