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Si qualifica come volume tecnico se rispetta tre parametri oggettivi, vediamo quali sono
Esistono tre ordini di parametri da considerare per la qualifica di volume tecnico.
La definizione a livello nazionale è indicata dal Regolamento Edilizio Tipo del DPCM ottobre 2016, ne parliamo in fondo al posto.
Il primo è di natura funzionale e di carattere positivo, in quanto deve sussistere un rapporto di strumentalità necessaria tra volume tecnico e la costruzione principale.
Si deve quindi concretizzare un rapporto di subordine funzionale, che porta ad escludere immediatamente il rapporto di autonomia dello stesso manufatto adibito ad uso di volume tecnico.
Se ci pensiamo bene, il rapporto di autonomia e complementarietà ci ricorda piuttosto il rapporto e la natura di pertinenzialità, che è stato trattato in precedenti articoli, assai distinto da quello di volume tecnico.
Il secondo e terzo parametro sono collegati e hanno carattere negativo, cioè escludono certe condizioni.
Il secondo riguarda un limite di natura altrettanto tecnica: il volume tecnico può essere realizzato quando sussiste l’oggettiva impossibilità di realizzare soluzioni progettuali in grado di collocarlo all’interno dell’unità immobiliare (TAR Puglia I n. 1042/2018).
In questo caso, l’impossibilità di collocazione interna rende obbligatorio il suo inserimento all’esterno, in un distinto manufatto.
Infine, come terzo e ultimo parametro tecnico in grado di qualificare il volume tecnico, si rinviene l’esclusivo utilizzo ai fini impiantistici che devono essere contenuto al suo interno.
Questi impianti tecnici devono essere a servizio della costruzione principale, e ciò è essenziale per rafforzare il carattere di strumentalità tra costruzione principale e volume tecnico.
Le caratteristiche di potenziale trasformazione postuma in altro esclude la qualifica di volume tecnico.
Qualora esso abbia requisiti di abitabilità, apparentemente modificati con opere tali da renderlo non abitabile, è da escluderne la natura di volume tecnico.
Non deve esserci neppure un potenziale rapporto di utilizzo autonomo, quindi non devono esserci i presupposti di una futura trasformabilità in altro. Esempio: la richiesta di realizzare un volume tecnico fuori terra con altezza interna di 2,70 ml non può passare inosservata, tanto per capirsi.
E’ stato escluso che si possa considerare volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa «una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa» (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014).
E’ stato pure ritenuto che realizzare un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisce «indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati» (Consiglio di Stato, sezione IV n. 3666/2013).
Analogamente sono stati esclusi dalla categoria dei volumi tecnici:
- vani scala (Consiglio di Stato IV n. 2565/2010):
- verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia (Consiglio di Stato, VI, n. 2226/2015)
- piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione (Tar Marche, sentenza n. 21/2003).
Cambiare di fatto la qualifica e connotazione del volume tecnico in altro, ad esempio come volume abitabile, intervenendo anche su uno dei tre parametri di riferimento anzidetti, potrebbe avere riflessi sul piano sanzionatorio e repressivo edilizio urbanistico.
A titolo di esempio, nel comma 2 art. 32 T.U.E. non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Definizione proveniente del REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO.
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
Questa definizione a mio avviso è generica, sembra non prendere in esame tutti i precedenti punti esaminati e consolidati dalla giurisprudenza.
Ergo consiglio di rispettare comunque i punti precedenti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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