Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Il Decreto Scia 2 ha introdotto una dichiarazione semplificata per interventi locali e riparazioni.
Alcune regioni avevano già disposto provvedimenti simili per concludere i procedimenti edilizi con opere strutturali.
Molto spesso al termine di un intervento edilizio, coinvolgente anche le opere strutturali, si presenta la necessità di depositare l’Agibilità con relativa documentazione.
Al netto di eventuali procedure regionali, prima delle modifiche apportate dal Decreto ‘Scia 2’ D.Lgs. 222/2016, a livello nazionale per ottenere l’Agibilità (intendesi anche Abitabilità, ndr) di un edificio era necessario allegare (ex art. 25 comma 3 del Testo Unico per l’edilizia):
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
Il problema si presentava nel momento in cui si dovesse ottenere l‘agibilità anche in presenza di opere strutturali minori, tali da non necessitare del collaudo statico, e peggio se in assenza di opere strutturali. Non era infrequente presentarsi il caso in cui una Pubblica Amministrazione, di fronte ad una richiesta di Agibilità, abbia richiesto a prescindere il certificato di collaudo statico.
Mettiamo ad esempio nei panni di colui che nel fare una ristrutturazione leggera senza modifiche di sagoma, di prospetti e di opere strutturali, dovesse produrre il collaudo statico, magari per un appartamento situato all’interno di un edificio multipiano. Follia! Ricordiamo la definizione di Collaudo statico previsto dal capitolo 9 delle NTC 2008 (D.M 14/01/2008), ancora vigenti: Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.
Il Decreto Scia 2 ha introdotto una dichiarazione semplificata per interventi locali e riparazioni.
Una interpretazione restrittiva della previgente norma sull’Agibilità metteva in difficoltà le ristrutturazioni.
Adesso non è più cosi. Anzi, da alcuni mesi il legislatore ha inteso sbloccare questa ipotesi di stallo e ha espressamente previsto una soluzione alternativa per opere strutturali minori come riparazioni e interventi locali. Il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (noto come ‘SCIA 2’) ha disposto con:
- l’art. 3 comma 1 lettera y, la modifica dell’art. 67 commi 1, 7, 8 e l’introduzione del comma 8-bis all’art. 67 (collaudo);
- l’art. 3 comma 1 lettera i la modifica dell’art. 24 (Agibilità);
La procedura di richiesta e attribuzione dell’Agibilità da parte della Pubblica Amministrazione è stata trasformata in procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità, una dichiarazione da parte del proprietario interessato avallata da asseverazione certificata da tecnico abilitato (in alcune regioni si faceva già procedure simili, vedi Toscana). In questa nuova procedura di Agibilità, normata interamente dall’art. 24 comma 5, è prevista la possibilità di depositare il certificato di collaudo statico oppure in alternativa la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori: b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; Il Decreto ‘SCIA 2’, integrando l’articolo 67 del TUE sul collaudo statico, ha quindi espressamente introdotto la possibilità di depositare una dichiarazione di regolare esecuzione, limitata solo agli interventi locali e di riparazione previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC). 8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e’ sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Si tratta di una semplificazione innovativa del collaudo statico.
Dopo questa modifica normativa è ancora più evidente l’uso applicativo del collaudo statico, che ai soli fini urbanistico-amministrativi diviene il seguente: Opere strutturali soggette a collaudo statico:
- nuova costruzione;
- adeguamento sismico;
- miglioramento sismica;
Opere strutturali escluse da collaudo statico e soggette a dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67 comma 8-bis TUE):
- intervento locale;
- riparazione;
Quanto sopra non intende entrare in merito della normativa sismica e strutturale, e in particolare si esula sulla trattazione tecnica delle opere soggette a collaudo statico. Quello che preme sottolineare è che la procedura ha sbloccato un possibile punto oscuro relativo alla dotazione di Agibilità per gli immobili, che ha provocato molti margini di incertezza applicativa tra i professionisti, creando un certo scompiglio anche in casi di regolarizzazione e sanatoria degli immobili, facendo ricorso “improprio” della dichiarazione di idoneità statica.
Ad oggi non risulta procedura o modulistica specifica per questa nuova Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali.
Ritengo a mio avviso che debba essere resa come dichiarazione semplice, probabilmente da rendere in forma asseverata dal professionista, e su questo aspetto sicuramente le regolamentazioni regionali ci torneranno sopra. La dichiarazione di regolare esecuzione per interventi locali e riparazioni non prevede ad oggi regole rigide come per il Collaudo statico, ovvero il divieto di essere effettuato da professionista diverso dal progettista e direttore lavori, e comunque da professionista esterno non coinvolto nel processo edilizio.
Lo scopo “principe” di questa limitazione è quella di avere un professionista in grado di operare in regime di terzietà e super partes, in modo da tale da vincere possibili conflitti di interessi. Da questa innovazione normativa mi sembra di evincere che il legislatore ritenga non necessario applicare un regime altrettanto severo per le opere strutturali “minori” rientranti negli interventi locali o riparazioni.
A questo punto le regioni, attraverso i rispettivi recepimenti regionali del Decreto ‘Scia 2’ provvederanno ad integrarne le procedure: la Toscana in tal senso ha già recepito mediante L.R. 50/2017 apportante modifiche alla L.R. 65/2014.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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