Skip to content

Definizioni in materia di costruzioni edilizie (Circ. n. 1820 del 23 luglio 1960)

(Disclaimer: la presente versione non sostituisce quella ufficiale pubblicata in G.U. o su fonti istituzionali )

Come è noto, in materia di costruzioni edilizie mancano finora criteri generali ed ufficiali per la determinazione delle definizioni più sovente e largamente adoperate.

Attualmente nelle varie regioni italiane sono in uso criteri notevolmente diversi e tale diversità terminologica, dà frequentemente luogo a gravi malintesi, sia all’interno che nei rapporti con gli altri Stati.

Per ovviare a tali inconvenienti, in sede internazionale gli organi della commissione economica per l’Europa hanno già adottato un testo concernente le definizioni più ricorrenti nel settore delle costruzioni, ed al quale in Italia si richiama, in sostanza, l’istituto centrale di statistica per i suoi rilevamenti sull’edilizia.

Tenuto conto degli studi compiuti in sede internazionale e sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state predisposte le unite norme relative alle principali definizioni che devono esser impiegate col significato loro conferito, nelle perizie, nei rilevamenti statistici, nella corrispondenza ed, in genere, in tutti gli atti comunque concernenti la materia delle costruzioni edilizie e che devono essere osservate da tutti gli uffici che operano nel settore dell’edilizia.

Le definizioni riguardano i concetti di fabbricato, di fabbricato residenziale, di appartamento, di vano, di stanza, di vano accessorio, di superficie, di volume, e precisano le più importanti fasi dei lavori nonché alcune categorie di attività edilizie.

Si impegna particolarmente la responsabilità dei funzionari perché curino la rigorosa esatta applicazione delle norme, delle quali d’altronde, non può sfuggire l’utilità che esse offrono ai fini della chiarezza terminologica e della univocità di interpretazione sia nell’ambito strettamente tecnico che in quello economico e fiscale.

PRINCIPALI DEFINIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE

A – DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.

B – DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI

1. – ALLOGGIO O APPARTAMENTO. – Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi o anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia.

L’alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all’interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).

2. – VANO. – Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro.

3. – STANZA (vano utile). – Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

4. – VANI ACCESSORI. – Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.

5.- ALTRI VANI. – Per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).

C – DEFINIZIONI DEI CONCETTI DI SUPERFICIE E VOLUME

1. – Superficie utile è la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell’alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, le cantine, le soffitte non abitabili, tutti gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.

Superficie abitabile è la superficie totale delle stanze (vani utili) e cioè delle camere da letto, delle camere da pranzo, da studio e da soggiorno, delle soffitte abitabili, delle camere dei domestici, delle cucine e degli altri spazi destinati all’abitazione (esclusi perciò i vani accessori che fanno parte dello stesso alloggio).

2. – Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.

Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella della costruzione principale e siano stati costruiti con gli stessi materiali devono essere compresi nel volume lordo.

D – FASI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDILIZIA

LAVORI AUTORIZZATI (opere progettate). – Si dicono «lavori autorizzati» i progetti di costruzione di abitazioni a totale carico o col contributo dello Stato o di enti locali la cui esecuzione sia stata approvata dai competenti organi. Per i lavori di esclusiva competenza di privati (e cioè senza alcun contributo dei suddetti enti) si applicano invece le norme di cui all’art.220 del testo unico sulle leggi sanitarie (R.D.1265/34), ed agli artt. 31 e seguenti della legge urbanistica 17-8- 1942, n. 1150.

LAVORI INIZIATI. – I lavori si dicono iniziati allorché le prime operazioni effettive siano state intraprese in cantiere, dopo la preparazione e la definizione dei disegni esecutivi. Per esempio: la messa a punto del cantiere, l’arrivo dei materiali e degli attrezzi, l’avviamento dei lavori di sterro e di fondazione.

LAVORI IN CORSO. – Si dicono tali i lavori iniziati e non ancora ultimati.

LAVORI ULTIMATI (opere costruite). – I lavori di costruzione di abitazioni a totale carico e col contributo dello Stato o di enti locali si dicono ultimati quando sia stato richiesto il permesso di abitabilità o di agibilità, a norma dell’art.221 e seguenti del testo unico sulle leggi sanitarie (R.D.1265/34).

E – CATEGORIE DI ATTIVITA’ NELL’EDILIZIA

Per nuova costruzione si intende una costruzione interamente nuova, anche se sorga su area risultante da demolizione.

Per ricostruzione si intende la riedificazione di un fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine di grandezza di quello preesistente.

Per ricostruzione parziale si intende quel complesso di lavori di ricostruzione indispensabile per ripristinare uno o più alloggi o altri locali, utilizzando una parte importante della costruzione esistente.

Per ampliamento si intende quel complesso di lavori che hanno l’effetto di ingrandire il fabbricato creando uno spazio supplementare.

Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.

Per trasformazione si intendono le modifiche strutturali effettuate all’interno del fabbricato.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su