TAR Napoli conferma il valore informativo della dichiarazione di inefficacia, escludendo la natura di provvedimento impugnabile
Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Continua a trovare conferma il principio molto severo e pregiudizievole verso interventi supportati da C.I.L.A. Superbonus su immobili viziati da irregolarità edilizie di vario genere: a nulla vale argomentare che “La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, secondo quanto disposto dall’articolo 119 c.13-ter D.L. 34/2020.
Secondo l’interpretazione della norma fornita finora dalla giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Napoli n. 5934/2024) il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette solo un esigenza di semplificazione formale dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti.
In primo luogo il TAR ha confermato applicazione del principio generale a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.
In particolare, è stato osservato che il principio generale anzi citato impone la necessità che anche gli interventi soggetti a CILA-S siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Ed infatti: «Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 7 dicembre 2023, n. 18386; T.A.R. Veneto, sez. II, ord. 13.3.2023, n. 128; si veda anche: Tar Toscana, Firenze, nr. 306/2024). Nella stessa direzione è stato anche il TAR Salerno n. 859/2023.
Alla luce di questi ragionamenti si rafforzano anche i rischi derivanti da falsa attestazione, per aver dichiarato una configurazione di legittimità insussistente, i profili di decadenza e recupero delle agevolazioni fiscali godute.
Più volte in passato e fin subito dall’istituzione della CILAS avevo messo in guarda sull’esecuzione di interventi supportati da agevolazioni fiscali con cessione del credito: non era possibile giustificare l’impiego di fondi pubblici su immobili irregolari. Vediamo come si comporterà il Fisco nelle fasi di controllo, soprattutto se solleciterà il Comune a revisionare e invalidare la CILAS.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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