Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Nel modulo unificato il Tecnico assevera lo svolgimento dei necessari sopralluoghi e accertamenti di carattere urbanistico, edilizio e statico
Torno ancora una volta a mettere in guarda l’utilizzo della pratica CILAS per interventi superbonus per immobili senza effettuare le dovute verifiche di conformità e legittimazione urbanistica.
La speciale versione della CILA per il Superbonus è stata istituita col DL 77/2021, modificando cioè il comma 13-ter art. 119 DL 34/2020 (Decreto Rilancio); con tale modifica hanno provveduto a sostituire quella previgente versione di Stato Legittimo “parzializzato” e riservato soltanto alle parti comuni condominiali oggetto di Superbonus.
E addirittura, secondo quanto previsto dalla L. 108/2021, la CILAS (o CILA-S) ha un apposito modulo unificato standardizzato, emanato il 4 agosto tramite Intesa con Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.
A seguito di tali modifiche normative l’art. 119 c.13-ter DL 34/2020 ha escluso l’obbligo di attestare lo Stato Legittimo (riferita all’art. 9-bis c.1-bis TUE), limitando la richiesta ad uno Stato Legittimo semplificato o parziale attestando i seguenti dati:
- estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento (licenza, concessione o permesso)
- provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria edilizia)
- che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per quanto riguarda questi dati occorre porre molta attenzione e verificarli svolgendo i normali accertamenti negli archivi pubblici. Infatti l’assenza o la loro dichiarazione non veritiera è condizione sufficiente per la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 DPR 380/01, in particolare nei casi di:
- c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Un buon professionista per fornire questi dati correttamente e per svolgere l’incarico con la dovuta diligenza qualificata, deve assolutamente svolgere gli opportuni accertamenti.
Anche perchè non vanno esclusi i rischi che una CILAS possa essere poi oggetto di dichiarazione di inefficacia (cioè di “annullamento”).
Se sei un professionista, puoi scoprire come impostare correttamente una CILAS in questo corso asincrono sull’Academy Realexpert:
Lo svolgimento delle verifiche di legittimazione e conformità dell’immobile sono asseverate dal Tecnico
Nel modulo unificato CILAS il Tecnico abilitato assevera di aver effettuato i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico , oltre che al sopralluogo.
Il carattere ampio e preciso di questa attestazione pone seri obblighi al Tecnico professionista, perchè non pone limiti sostanziali o modalità di svolgimento degli accertamenti, per esempio in queste definizione ci potrebbe rientrare di tutto:
- urbanistico: verificare gli aspetti planivolumetrici, di sagoma, ma anche aspetti vincolistici e paesaggistici, la loro rispondenza ai titoli, istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie;
- edilizi: verificare la rispondenza delle trasformazioni edilizie relative al singolo organismo o unità immobiliare, nonchè la rispondenza ai vari titoli edilizi, ecc.
- statico: verificare i progetti e depositi strutturali presso gli uffici ex Genio Civile, nonchè i relativi collaudi, fine lavori, eccetera.
- igienico: in questa categoria vi rientrano senza dubbio gli aspetti prettamente igienici come altezze interne, rapporti aeroilluminanti, ma anche impianti, acustica, ecc.
Il sopralluogo: il professionista assevera e attesta l’avvenuto svolgimento del sopralluogo (almeno uno), per eliminare dalle possibili obiezioni se fosse necessario svolgerlo ai fini dell’incarico CILAS.
Con questo forma di attestazione asseverata, il dovere e responsabilità professionale hanno una soglia minima da essere rispettata nella cornice della diligenza qualificata.
Inoltre questi adempimenti tassativi obbligano il professionista a rendere edotto il committente circa i limiti sullo Stato Legittimo “parziale” ammesso esclusivamente per la CILAS.
Per maggiori dettagli suggerisco il video commento e iscrizione al canale:
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?