Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La possibilità di mantenere le agevolazioni fiscali di partenza sembrerebbe confermata anche con l’integrazione dell’originaria CILAS
A quanto pare, con tutta la prudenza opportuna, a pagina 9 della Circolare AdE n. 13/2023 si possono leggere le possibilità di varianti e modifiche ai progetti Superbonus relativi a CILAS già presentate nei termini previsti dall’articolo 1 comma 894 L. 197/2022.
Fin dall’emanazione del D.L. n. 176/2022 si pose il problema di come gestire le varianti agli interventi avviati.
Stiamo parlando delle varianti CILA-S e modifiche effettuate in corso d’opera, sulle quali per molti mesi ci siamo tutti interrogati su come inquadrare il deposito postumo e integrativo di vari documenti, quali:
- Legge 10/91 – D.Lgs. 192/05 (efficientamento energetico e impianti)
- Autorizzazione paesaggistica
- Autorizzazione/deposito sismici
- ecc.
In particolare in fondo a pagina 9 si leggono elencate quelle operazioni qualificanti varianti alla CILA superbonus, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini fiscali di cui sopra, cioè senza perdere le agevolazioni vigenti alla sua presentazione:
A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
Se preferisci la spiegazione video, puoi trovarla qui nel mio canale YouTube:
Oltre al fatto che il Fisco ha ricompreso nelle varianti CILA “fiscalmente irrilevanti” le variazioni di impresa e committente, sono state inserite tra esse le modifiche e integrazioni del progetto già depositato con la CILA iniziale (entro i termini previsti per il SB 110%) rientranti in esse.
Si tratta di un chiarimento in senso positivo, che sgombra il campo dai dubbi e salvare molte situazioni incerte, come la presentazione della ex L. 10/91 postuma al deposito stesso; infatti l’assenza del deposito documentale ai sensi del D.Lgs. 192/2005 (energetica edifici) apriva la strada all’inefficacia sospesa della CILA stessa, rinviando l’effettivo termine legittimo di inizio lavori.
Certamente, questo tipo di prassi interpretativa per modifiche e integrazioni offerta dalla Circolare 13/2023 non lascia spazio ai casi di CILAS depositate in contrasto verso le norme o con false attestazioni.
Per esempio, non è integrabile una CILAS nei casi di deposito postumo di Autorizzazione paesaggistica, se nella CILAS iniziale è stato dichiarato l’assenza di vincoli oppure l’esonero dall’obbligo di autorizzazione stessa.
Ragionamenti simili si potrebbero estendere ai diversi titoli abilitativi in ragione dell’interventi non rientranti in CILAS (prima della sua istituzione con DL 77/2021 e opere comportanti demolizione e ricostruzione).
Infatti l’articolo 2-bis del D.L. 11/2023 contiene una disposizione di interpretazione autentica appositamente scritta per le varianti ai progetti di Superbonus, utile a capire quando esse siano “fiscalmente” rilevanti o meno.
Motivo per cui, nell’ambito degli interventi Superbonus relativi a demolizione e ricostruzione, fattibili nell’intervallo compreso tra SCIA e Permesso di Costruire, è opportuno ricordare lo spartiacque delle variazioni essenziali. Infatti questa Circolare 13-2023 non è entrata nel merito di questa particolare casistica e nelle varianti sostanziali ai permessi di costruire: quest’ultime infatti configurano un organismo edilizio ben diverso da quello già autorizzato.
Quindi raccomando sempre la dovuta ponderazione di ciascun caso, sperando che la Circolare abbia ampliato la platea dei casi creduti critici.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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