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  • Carlo Pagliai
  • CILAS

Non è recuperabile retroattivamente l’efficacia della CILA, anche per Superbonus, in quanto conta la data effettiva di presentazione

Il deposito della pratica edilizia deve avvenire da subito in maniera completa sotto il profilo formale e sostanziale, e ciò vale anche per le CILAS; per essa valgono gli stessi dettami stabiliti dall’articolo 18-bis L. 241/1990, secondo cui: “La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”;

Nei casi di “incidenti” di presentazione al Comune delle varie pratiche edilizie non è possibile effettuare una sorta di retrodatazione integrativa del deposito, in questo senso si è espresso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 69/2024 per invio di CILAS verso una PEC comunale sbagliata.

Negli articoli sul blog ho più volte parlato dei limiti ai rimedi di errato deposito e protocollazione delle pratiche, difficilmente risolvibili con integrazione o autocertificazioni postume alla data di riferimento. E il problema diventa rilevante quando la data utile da rispettare sia legata ad incentivi fiscali come bonus edilizi e superbonus, diventando condizione essenziale di accesso.

Il deposito errato o tardivo di CILAS è difficilmente rimediabile e il cosiddetto soccorso istruttorio non può sempre può recuperare la posizione dal versante amministrativo, e di conseguenza quello fiscale.

Solitamente quando si approssimano scadenze essenziali per accedere a benefici fiscali scattano varie problematiche di deposito, come ad esempio:

  • ingorgo di accesso al portale o casella PEC di ricezione
  • difficoltà e impossibilità accesso causato dall’elevato traffico web
  • difficoltà di spedizione della PEC dalla casella del Tecnico incaricato;
  • parziale deposito o ricezione di documentazione allegata
  • eccetera

Buona parte di queste CILAS problematiche si sono accumulate alla data del 25 novembre 2022 (imposta come termine di accesso al Superbonus 110% con D.L. 176/2022) e al 16 febbraio 2023 (idem, con D.L. 11/2023).

Si ripete che in caso di incidenti di percorso come alcuni elencati sopra, diviene inutile invocare l’istituto del soccorso istruttivo per retroagire la data di deposito della CILAS (o altre pratiche), soprattutto quando la CILAS risulta non pervenuta.

Non si configura quindi alcun affidamento nella trasmissione dell’istanza quando trattasi di errore imputabile al professionista incaricato, non è tutelabile proprio a causa della mancata diligenza del Tecnico abilitato.

L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l’interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l’istanza (Cons. di Stato n. 5008/2021).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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