Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Interventi ricostruttivi Superbonus su porzioni dell’edificio restano manutenzione straordinaria e in CILA
Effettuare interventi Superbonus comportanti demolizioni e ricostruzioni di parti dell’edificio, senza demolirlo integralmente, configura manutenzione straordinaria e rimane soggetta a CILAS: lo ha chiarito la sentenza TAR Salerno n. 75/2024.
La fattispecie riguarda un intervento di Super-Sismabonus che interessato un organismo edilizio in muratura, demolito su più parti e lato, compreso le strutture interne, lasciando invece in situ alcune porzioni e cantonali; l’intervento ha comportato la contestuale realizzazione di strutture in calcestruzzo armato.
A prima occhiata si tratterebbe di un intervento notevole, quasi uno “sventramento” dall’interno: quel che interessa qui è che l’intervento non ha comportato una demolizione totale. In altri termini ha riguardato una sostituzione di consistenti porzioni strutturali ammalorate, da effettuare per una corretta esecuzione strutturale e antisismica. Nel solco dei dubbi applicativi, il Comune ha provveduto ad emettere ordinanza di sospensione lavori (in direzione opposta consiglio un post relativo al mancato controllo delle CILAS).
E in tal senso il dubbio sciolto dal ricorso al TAR avverso l’ordinanza, riguarda il perimetro applicativo degli interventi di Superbonus, effettuato con Sismabonus ed Ecobonus, ammessi in CILAS: l’articolo 119 comma 13-ter D.L. 34/2020 esclude quelli comportanti demolizione e ricostruzione.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La sentenza ha quindi confermato diversi aspetti per gli interventi rientranti in CILAS:
- ancorché alcuni inquadrabili nel regime ordinario di ristrutturazione edilizia, sono equiparati in via speciale “Superbonus” come manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 c.1 lettera b) DPR 380/01;
- possono benissimo contemplare interventi di tipo strutturale o sui prospetti;
- interventi estesi di sostituzione strutturale rimangono assoggettati a CILAS, qualora non comportanti demolizione integrale e ricostruzione dell’organismo edilizio.
Video commento integrale: https://youtu.be/XXgNrwgD1fM
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?