Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
L’accertamento di difformità dalla CILA incide sulle detrazioni fiscali, vediamo una fattispecie
Dalle aule giudiziarie stanno iniziando a uscire provvedimenti, ordinanze e sentenze relativi alle problematiche sulle CILAS, cioè le CILA presentate per effettuare i soli interventi superbonus diversi dalla demolizione e ricostruzione di edifici ex art. 119 c.13-ter D.L. 34/2020.
Intanto va premesso che resta ancora incerto l’esatto perimetro di esclusione o meno della demolizione e ricostruzione (parziale o totale?).
Si rammenta inoltre la possibilità di effettuare varianti in corso d’opera alla CILAS, da comunicare a fine lavori e costituenti integrazione alla CILAS presentata (articolo 119 c.13-quinques DL 34/2020); su quest’ultimo comma resta invece incerto se il perimetro della “variante finale CILAS” riguardi le sole opere Superbonus astrattamente in edilizia libera e obbligate comunque a presentare la CILAS, oppure se siano estese a qualsiasi opera rientrante in CILAS. Lo scopriremo presto, perchè si stanno già formando dubbi se tale norma porti a distinguere tra:
- varianti “finali” CILAS, come unica ipotesi ammissibile;
- varianti “sostanziali in corso d’opera”, non depositabili a fine lavori e soggette a deposito preventivo onde evitare la contestazione di opere effettuate in assenza di CILAS.
Tra l’altro, grazie al DL 11/2023 convertito in L. 38/2023, è stato chiarito con interpretazione autentica il rapporto delle varianti CILAS e mantenimento della fiscalità vigente alla prima presentazione.
Fatte tutte queste dovute premesse, è importante ricordare che tra le sicure cause di decadenza dei benefici fiscali di Superbonus ex art. 49 TUE, vi è l’esecuzione di opere difformi dalla CILAS, come previsto dal fin troppo sottovalutato punto b) comma 13-ter articolo 119 DL 34/2020.
Vediamo di cosa si potrebbe trattare questi «interventi realizzati in difformità dalla CILA»
Indice
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Interventi realizzati in difformità dalla CILA, casistiche
Al netto degli interventi compiuti in variante “finale” alla CILAS nei termini normativi già detto, esiste tutta una serie di casistiche che potrebbero configurare difformità dalla CILAS di tipo “rilevante”.
Mi riferisco ai casi in cui siano eseguite opere pesantemente diverse da quelle comunicate, soprattutto mi riferisco a quelle eseguite e in grado di:
- fuoriuscire dalla categoria di intervento ammessa in CILAS;
- configurare illecito edilizio qualora contestuale a SCIA o Permesso di Costruire per opere diverse dal Superbonus;
Analizziamo questi scenari congiuntamente e disgiuntamente.
Fuoriuscita da CILAS e illeciti SCIA/PdC
Trovo interessante la fattispecie analizzata nella sentenza TAR Salerno n. 859/2023, riguardante il caso di una demolizione e ricostruzione di edificio in zona a vincolo paesaggistico, effettuata in presenza di CILAS e una SCIA (variante a PdC) per opere di ristrutturazione “conservativa”, senza contemplare demolizione e ricostruzione del manufatto.
Tuttavia vengono compiute e accertate opere di demolizione e ricostruzione di un organismo totalmente diverso dal progetto assentito, anche nei confronti del nulla osta Ente Parco, facendo sanzionare in via demolitoria tali abusi ai sensi dell’articolo 32 c.1 lettera d) DPR 380/01 (variazioni essenziali). Tale ordinanza è stata ritenuta correttamente emessa dal predetto TAR.
Fuori uscita da categoria intervento CILAS
La casistica è vasta e variabile. Per opere difformi dalla CILAS si devono intendere in linea generale tutte le opere compiute:
- in assenza di essa;
- in difformità da essa, ad esclusione di quelle fattibili in variante CILAS ex art. 119 comma 13-quinques DL 34/2020;
Il caso di opere superbonus effettuate senza CILAS si commenta velocemente: dall’entrata in vigore del DL 77/2021 e delle modifiche apportate con L. 108/2021, la CILAS è comunque presupposto indispensabile per i benefici fiscali anche nei casi di interventi comunque classificabili in Edilizia libera da Glossario, articolo 6 TUE e norme regionali.
Potrebbe però capitare il caso in cui dopo l’entrata in vigore del DL 77/2021 siano state effettuate opere con SCIA o Permesso di Costruire, comunque assoggettate alla CILAS e in sua assenza, per essere portate in detrazione/cessione di credito o sconto in fattura per superbonus.
Distinzione tra varianti finali e in corso d’opera per CILAS
L’altro caso sulle difformità compiute rispetto alla CILAS presentata si suddivide in altrettanto due scenari ipotetici qualora la variante “finale” CILAS ex articolo 119 comma 13-quinques verrà interpretata:
- limitatamente alle sole opere Superbonus classificate edilizia libera, trovando un raccordo coerente e analogo con la normale procedura CILA articolo 6-bis DPR 380/01, che non prevede varianti di alcun tipo;
- estensivamente a tutte le opere Superbonus diverse dalla demolizione e ricostruzione di edifici, confermando l’esistenza di una variante in corso d’opera in continuità.
Se dovesse prevalere la prima interpretazione, si verrebbero a configurare modifiche Superbonus compiute in corso d’opera ed inammissibili in variante finale, e pertanto effettuate in assenza di CILAS, con tutti gli effetti di decadenza secondo l’articolo 49 DPR 380/01.
A dirla tutta, ciò che mi desta preoccupazione e che toglie argomenti a sostegno dell’altra tesi, è l’assenza di distinzioni tra variante finale e corso d’opera a pagina 3 del modulo unificato della CILAS, che al punto d.2 prevede così:
“costituisce variante in corso d’opera a CILA Superbonus presentata in data________ prot. n.______e costituisce integrazione alla stessa“.
Vedremo se e quale applicazione prevalente verrà data: diciamo pure che con la CILAS hanno tentato di risolvere certe criticità e aperto molte altre di più.
L’invalidità di SCIA o Permesso, travolgimento verso CILAS
La CILAS può essere presentata in via autonoma, qualora non siano compiute contestuali opere diverse dal Superbonus, oppure affiancata posteriormente alle normali pratiche edilizie tipo SCIA e Permesso.
C’è un altro scenario da non sottovalutare e insito nella modulistica unificata CILAS a pagina 3 nel riquadro della qualificazione dell’intervento, approvata con apposita Conferenza Unificata del 4 agosto 2021: il valore integrativo che costituisce la CILAS nei confronti della pratica edilizia ordinaria, quando la CILAS sia contestuale ad interventi non soggetti al Superbonus.
Che piaccia o no, il contenuto formale e sostanziale del modulo unificato CILAS ha valore di legge visto la sua emanazione con C.U.
Premesso ciò, se tale modulistica costringe a dichiarare che la CILAS forma parte integrante della pratica edilizia ordinaria, viene logico pensare che il “travolgimento” di essa si possa riflettere anche sulla CILAS.
In altre parole quando si assevera nel modulo unificato il valore integrativo e complementare della CILAS verso la SCIA e Permesso di Costruire, nel momento in cui si verificano dichiarazioni di inefficacia SCIA o annullamento del Permesso, verrebbe a mancare improvvisamente il fondamento di questa particolare CILAS.
Mi domando in questo caso come potrebbe comportarsi il Comune per formalizzare questo “travolgimento” a catena della CILAS, quali strumenti e procedure potrebbe usare visto che risulta acclarato l’inammissibilità dei classici poteri inibitori e di inefficacia previsti per la SCIA.
Diciamo che tuttavia esistono diversi scenari e argomenti che saranno sciolti nelle sedi giudiziarie.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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