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TAR Napoli conferma il valore informativo della dichiarazione di inefficacia, escludendo la natura di provvedimento impugnabile

Interessante la sentenza TAR Napoli n. 3312/2024: ha confermato che la comunicazione di inefficacia avverso una CILAS (Cila Superbonus) non è un provvedimento amministrativo in senso proprio, bensì un adempimento di carattere amministrativo che informa la parte delle motivazioni che hanno fatto scaturire la classificazione di inefficacia del provvedimento stesso, ed è propedeutica all’eventuale futuro esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 27 o 31 D.P.R. 380/01.

La fattispecie ha interessato interventi Superbonus attestati con una CILAS nel 2021, e che a seguito di un sopralluogo effettuato nel 2024, tre anni dopo la presentazione della suddetta CILAS, dai tecnici del Comune è stata riscontrata la mancanza di documentazione a corredo della stessa ed è stata affermata la difformità dell’immobile rispetto al progetto iniziale; in seguito è stata presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Nella fattispecie è stato nuovamente confermato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile il ricorso giudiziario contro la declaratoria (dichiarazione) di inefficacia di una c.i.l.a., in quanto l’azione impugnatoria non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell’inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Cons. Stato n. 3275/2021). Ciò significa che diviene inutile fare ricorso alla dichiarazione di inefficacia della CILAS, dovendo piuttosto attendere il successivo provvedimento di ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, il quale invece sarà possibile impugnare.

Nella predetta sentenza TAR Napoli m. 3312/2024 è stato affermato che l’atto con cui l’Amministrazione comunale respinge — archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile — una CILA (in questo caso CILAS) presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 08/05/2019, n.2469).

Praticamente la dichiarazione di inefficacia corrisponde ad un cartellino giallo non sindacabile, che preannuncia l’arrivo del cartellino rosso vero e proprio, cioè ordinanza di demolizione.

Resterà da capire se riusciranno a ottenere la sanatoria, tuttavia la dichiarazione di inefficacia CILAS apre scenari temibili per la decadenza dai benefici delle agevolazioni fiscali ai sensi dell’articolo 49 DPR 380/01.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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