Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
TAR Napoli conferma il valore informativo della dichiarazione di inefficacia, escludendo la natura di provvedimento impugnabile
Interessante la sentenza TAR Napoli n. 3312/2024: ha confermato che la comunicazione di inefficacia avverso una CILAS (Cila Superbonus) non è un provvedimento amministrativo in senso proprio, bensì un adempimento di carattere amministrativo che informa la parte delle motivazioni che hanno fatto scaturire la classificazione di inefficacia del provvedimento stesso, ed è propedeutica all’eventuale futuro esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 27 o 31 D.P.R. 380/01.
La fattispecie ha interessato interventi Superbonus attestati con una CILAS nel 2021, e che a seguito di un sopralluogo effettuato nel 2024, tre anni dopo la presentazione della suddetta CILAS, dai tecnici del Comune è stata riscontrata la mancanza di documentazione a corredo della stessa ed è stata affermata la difformità dell’immobile rispetto al progetto iniziale; in seguito è stata presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Nella fattispecie è stato nuovamente confermato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile il ricorso giudiziario contro la declaratoria (dichiarazione) di inefficacia di una c.i.l.a., in quanto l’azione impugnatoria non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell’inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Cons. Stato n. 3275/2021). Ciò significa che diviene inutile fare ricorso alla dichiarazione di inefficacia della CILAS, dovendo piuttosto attendere il successivo provvedimento di ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, il quale invece sarà possibile impugnare.
Nella predetta sentenza TAR Napoli m. 3312/2024 è stato affermato che l’atto con cui l’Amministrazione comunale respinge — archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile — una CILA (in questo caso CILAS) presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 08/05/2019, n.2469).
Praticamente la dichiarazione di inefficacia corrisponde ad un cartellino giallo non sindacabile, che preannuncia l’arrivo del cartellino rosso vero e proprio, cioè ordinanza di demolizione.
Resterà da capire se riusciranno a ottenere la sanatoria, tuttavia la dichiarazione di inefficacia CILAS apre scenari temibili per la decadenza dai benefici delle agevolazioni fiscali ai sensi dell’articolo 49 DPR 380/01.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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