Skip to content

Il nuovo modulo unificato può essere sostituito coi normali titoli edilizi del DPR 380/01?

Siamo a pochi giorni dalla pubblicazione del tanto atteso Modulo unificato della CILA Superbonus, emanato dalla Conferenza Unificata (qui trovi molti approfondimenti).
Altrettanto interessante da consultare è la Guida ANCI emanata sullo stesso modulo con prime indicazioni di utilizzo, rivolte essenzialmente alla Pubblica Amministrazione ed utilissime per noi Tecnici professionisti.

Ho trovato interessante il quesito che mi ha posto dall’Ing. Fernando Salsa su un social network, e che merita ringraziamento e riflessioni:

<< se “sono realizzabili” in italiano vuol dire “possono essere realizzati”, e non “devono essere realizzati”, per lei gli interventi del 119 devono essere presentati obbligatoriamente con la nuova con CILA (Superbonus, ndr) o si può scegliere tra nuova CILA e regimi ordinari in SCIA/CILA?>>

Stiamo parlando delle opere ammesse alle maxi detrazioni fiscali del Superbonus, cioè solamente quelle previste dall’Art. 119 D.L. 34/2020, escluse quelle comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici (vedasi D.L. 77/2021 art. 33).

E devo premettere che anch’io nella prima della conversione in legge del D.L. 77/2021, del Modulo unificato e del Quaderno ANCI mi sono sbilanciato per la doppia possibilità di scelta tra CILA Superbonus e i normali titoli abilitativi edilizi.

La disciplina della CILA Superbonus forma eccezione alla disciplina del DPR 380/01

Partiamo dalla norma fondamentale che introduce la speciale CILA Superbonus nell’art. 119 c.13-ter D.L. 34/2020 (conv. in L. 77/2020) recentemente modificato dall’art. 33 D.L. 77/2021 (conv. in L. 108/2021):

comma 13-ter: Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
 a) mancata presentazione della CILA;
 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
(omissis)

La dizione “sono realizzabili” lascia spiragli di scelta tra CILA 110 e altri Titoli edilizi…

Ho provato a darmi una risposta consultando la “fonte madre” del DPR 380/01 (TUE), che usa la stessa dizione in più ambiti per indicare le procedure da utilizzare in funzione delle relative categorie di intervento:

  • Permesso di Costruire: l’art 10 TUE non ammette opzioni o condizionalità, e subordina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a quel titolo abilitativo;
  •  SCIA: il comma 1 art. 22 del TUE esordisce proprio con “sono realizzabili”, tuttavia ci tengo a ricordare che l’ultimo comma dello stesso articolo dispone la facoltà di ottenere il Permesso di Costruire per le stesse opere realizzabili in SCIA. In questo caso la forma condizionale risulta coerente con questa doppia scelta;
  • CILA ordinaria: l’art. 6-bis TUE invece contiene proprio la stessa dizione “sono realizzabili”, la stessa contenuta per la CILA superbonus, dimostrando una coerenza per procedura “gemella” oppure “orizzontale”;
  • Attività edilizia libera art. 6 TUE: qui vengono indicate come interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, lasciando poco margine interpretativo sulla possibile scelte;

Per prima cosa vorrei ricordare che esistono reciproci diritti e doveri tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ad esempio non si devono aggravare i procedimenti amministrativi proprio per garantire il buon andamento ed efficacia della P.A. e per garantire i risultati di crescita economico-sociale.

Resta il fatto che la dizione “sono realizzabili” per la CILA Superbonus si può leggere in chiave “condizionale”, soprattutto se inquadrata come norme speciale e transitoria, da applicare in deroga al DPR 380/01. Tutti questi tasselli messi assieme mi portano a pensare che si potrebbe utilizzare anche le normali procedure e titoli abilitativi edilizi previsti dal DPR 380/01, praticamente arrivando a ignorare la novella dell’art. 33 D.L. 77/2021 (e relativo Modulo unificato).

Tuttavia c’è un altro aspetto che impone prudenza nel ragionamento.

La condizione della CILA superbonus è legata espressamente alla decadenza dei benefici fiscali

Rispetto ad una mia prima analisi anteriore alla conversione in legge del D.L. 77/2021, all’emanazione del Modulo CILA della Conferenza unificata e della Guida Anci, ho maturato una nuova prudente posizione.
E’ vero che la dizione “sono realizzabili” è condizionale, ma è anche vero che la parte finale del nuovo comma 13-ter art. 119 DL 34/2020 sottopone (o espone) la decadenza dei benefici fiscali in caso di mancata presentazione della CILA Superbonus.

Si tratta di una condizione formale espressa, una specie di clausola risolutiva che potrebbe avverarsi (e far annullare gli incentivi) per mancata presentazione CILA Superbonus, anche in presenza di titoli abilitativi diversi e superiori come CILA ordinaria, SCIA e Permesso di Costruire.

Non vorrei che in futuro, per il solo fatto che non sia stata presentata la CILA superbonus, possa far scattare revoche delle detrazioni fiscali godute con cessione del credito verso coloro che hanno scelto di operare con maggior livello di dettaglio rispetto al livello base richiesto (o ammesso oggi).

Anche il Quaderno ANCI sul modulo unificato, a pagina 13, sottolinea espressamente il meccanismo di scorporo tra pratiche edilizie ordinarie e CILA Superbonus, in base a certe categorie di interventi incentivate e non.

Tutto ciò sembra rafforzare la nuova posizione che obbliga l’uso della CILA Superbonus, senza possibilità di scelta anche con procedure più aggravate e diligenti.

Su una cosa continuo a non cambiare opinione: non è sbagliato usare la procedura della CILA Superbonus; è sbagliato applicarla su immobili di cui non si sono svolte verifiche dello Stato Legittimo.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Back To Top