Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Procedura e modulistica speciale del D.L. 77/2021 non azzerano irregolarità pregresse
Andiamo con ordine: da una parte il legislatore con l’art. 33 D.L. 77/2021 ha concesso una speciale versione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per i soli interventi superbonus 110%, rimanendo esclusi tutte le altre tipologie di intervento.
Ne ho già parlato più volte nel blog, e mi riferisco alla semplificazione prevista per la nuova procedura e modulistica unificata CILAS: per esempio non è più richiesta l’attestazione dello Stato Legittimo.
Molte persone, imprese e professionisti hanno tradotto questa semplificazione fin troppo alla lettera, tuttavia in troppi l’hanno scambiata come una sorta di “condono edilizio automatico” o “sanatoria implicita”.
Anche nei miei video YouTube mi sono giunte molte domande su questo argomento, e sento il dovere di comunicare a chi lo ha richiesto che la “CILAS” non produce un taglio col passato, tanto meno effetti sananti o condoni.
Ecco il video commento della CILAS Superbonus
La consistenza legittima (o meno) dell’immobile resta impregiudicata dalla CILAS
Al contrario, il comma 13-quater dell’art. 119 D.L. 34/2020 (inserito dal D.L. 77/2021), si riserva ogni verifica sullo Stato Legittimo immobiliare
Sul punto segnalo che la CILA Superbonus approvata in Conferenza Unificata, non va minimamente ad incidere sulla preesistente situazione di legittimità dell’edificio o dell’unità immobiliare:
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
La cosiddetta CILAS ha un effetto limitato e circoscritto al singolo intervento e opere rientranti nel Superbonus 110%.
Per come è stata concepita, questa speciale CILA permette di comunicare l’avvio dei lavori omettendo le origini e storia costruttiva dell’edificio su cui si interviene.
L’oggetto della CILA-superbonus diventa puramente il singolo intervento ammesso secondo le condizioni dell’art. 33 D.L. 77/2021. Rinvio alla loro lettura in questo articolo.
La specialità, o meglio dire, l’eccezionalità della CILAS del superbonus rispetto alla sua versione ordinaria preesistente, è che permette l’omissione dell’attestato di Stato Legittimo.
Infatti anche la versione ordinaria di CILA (art. 6-bis DPR 380/01), dopo le novità introdotte dal D.L. 76/2020, è soggetta all’attestazione di Stato legittimo per la quale il legislatore ha provveduto a derogarla per il solo Superbonus 110.
La combinata applicazione degli articoli 9-bis e 34-bis del DPR 380/01 ha disposto l’attestazione dello Stato legittimo a tutte le segnalazioni, istanze e comunicazioni in Edilizia. Inutile sottolineare che tra le comunicazioni edilizie vi rientri la CILA.
Anche la normale CILA prevede l’attestazione di regolarità urbanistico edilizia
La CILAS del superbonus non incide in alcun modo sulla legittimazione urbanistico edilizia del fabbricato e/o dell’unità immobiliare oggetto di intervento.
Il legislatore ha previsto un meccanismo con cui derogare ed esonerare al recente obbligo di attestare lo Stato legittimo dell’immobile.
La stessa norma e modulistica tuttavia non hanno previsto neppure in via implicita alcun effetto sanante per le preesistenti irregolarità.
Quella clausola di riserva espressamente inserita dal predetto comma 13-quater ha confermato apertamente la possibilità di verifiche dello Stato legittimo in qualsiasi momento:
- Immediatamente dopo la presentazione CILAS e prima dell’effettivo inizio dei lavori;
- Durante lo svolgimento del cantiere Superbonus 110;
- E anche dopo la sua fine lavori.
Queste verifiche potranno anche riguardare non solo gli aspetti puramente urbanistico edilizi, solitamente individuati con pratiche comunali, ma anche ogni altra normativa speciale e di settore (es. antisismica, paesaggistica, vincoli, ecc).
Per concludere, restano immutate le procedure di accertamento degli illeciti/irregolarità edilizie, e i relativi strumenti di regolarizzazione ove ammissibili.
Questo per dire che la nuova CILAS non equivale ad una CILA in sanatoria implicita, e pure gratuita.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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