Skip to content
Cantiere Edilizio

Un Comune può esercitare sempre ogni verifica sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento

Si torna a parlare di un tema su ho già proposto diversi contenuti e video corsi, cioè la possibile vulnerabilità dei bonus e superbonus edilizi a fronte di abusi edilizi e irregolarità scoperte sull’immobile.

Ho infatti messo in guardia più volte i lettori circa la possibilità di blocco, inibizione o sospensione lavori da parte di un Comune per carenze riguardanti la legittimità edilizia dell’immobile, e la sua conformità oggettiva.

Stanno iniziando ad arrivare ai TAR i primi casi riguardanto il rapporto tra Stato Legittimo immobiliare e il Superbonus, diciamo pure a breve distanza dall’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020).

Trovo interessante analizzare la sentenza del TAR Napoli n. 3064/2022 che riporto in seguito, riguardante una fattispecie di immobile con dubbi sulla regolarità.

Se preferisci seguire la versione video commento, eccola qui: https://youtu.be/QwihrCUcumM

Il caso particolare della sentenza del TAR Napoli n. 3064/2022

Cercando di essere sintetico al punto giusto, riassumo i passaggi centrali in ordine cronologico.

  • Anno 2018: viene presentata sull’immobile di proprietà privata una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio.
  • Anno 2018: a seguito della predetta SCIA, il Comune ha inibito e bloccato l’esecuzione dei lavori, rilevando dubbi sulla legittimità del fabbricato, chiedendo chiarimenti sulla legittimità e conformità urbanistica dell’edificio in riferimento ad una licenza edilizia dell’anno 1969.
  • Aprile 2020, viene presentata una seconda SCIA per lo stesso immobile, per effettuare opere di manutenzione straordinaria, per la quale il Comune inibiva l’esecuzione dei lavori, osservando che persistevano dubbi sulla legittimità del fabbricato, già evidenziati nella precedente SCIA 2018.
  • 16 marzo 2021: presentazione di comunicazione (CILA ordinaria) per effettuare interventi di efficientamento energetico Ecobonus 110%, senza attestazione dello Stato Legittimo.
  • 1 Aprile 2021, viene presentata dal proprietario ad integrazione spontanea la relazione energetica D.Lgs. 192/2005;
  • 9 Aprile 2021, il Comune inibisce e blocca l’intervento edilizio “nelle more degli accertamenti istruttori da espletare”, e asserisce che il deposito della relazione energetica non costituisce assenso da parte dell’Ente ad eseguire lavori di efficientamento energetico sul fabbricato. In particolare il Comune tiene a motivare la sospensione dei lavori in quanto non risultano essere state concluse le attività istruttorie finalizzate a verificare l’autenticità del grafico come rivenuto nel fascicolo di cui alla licenza n. xx del 1969, e che pertanto permangono i dubbi sulla sua idoneità a legittimare la conformità urbanistica del fabbricato e ritenuto per quanto sopra rappresentare che il deposito della relazione in oggetto, nelle more delle verifiche sulla autenticità dell’elaborato grafico di cui precedentemente, non può costituire implicito assenso da parte di questo ente sulla legittimità degli incentivi economici statali ai quali si vorrebbe accedere e che, pertanto in caso di accertati esistenti illeciti urbanistici sarebbero stati percepiti illegittimamente”.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto non è stato possibile apprezzare in quale modo l’atto di inibizione e sospensione lavori possano pregiudicare negativamente gli interessi del proprietario ricorrente.

Infatti, tra le motivazioni di inammissibilità viene precisato che il Comune si è limitato a segnalare all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere inibitorio.

Vediamo nel successivo paragrafo di fare una sintesi conclusiva più chiara.

Conclusioni e sintesi

Se ho capito bene la tesi del proprietario ricorrente si è basata sul fatto che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA ordinaria, e non CILA-S) non dovesse contemplare l’attestazione di Stato Legittimo prevista dall’art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/01, facendo ipotesi che la presenza della licenza edilizia del 1969 del fabbricato fosse sufficiente a legittimare l’intervento.

Francamente non si capisce bene dalla sentenza se la CILA presentata sia una CILAS di cui all’art. 119 comma 13-ter D.L. 34/2020, nella versione modificata dal D.L. 77/2021: infatti se davvero è stata presentata il 16 marzo 2021, ancora non esisteva la norma che istituiva la procedura CILA-S- cioè D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021. Probabilmente è stato fatto riferimento a tale norma per motivi difensivi, ma non è stato utile.

Per cui si ripete quanto già allertato in molti miei precedenti articoli e video: non è consigliato avviare lavori su immobili in cui lo Stato Legittimo e la conformità urbanistica non siano ben chiari.

In tal senso troverai utile il video corso sulla CILAS Superbonus nella mia Academy:

SENTENZA TAR Napoli sez. II n. 3064/2022

Pubblicato il 05/05/2022

N. 03064/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02769/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2021, proposto da
************, rappresentata e difesa dall’avvocato **************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crispano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento del Responsabile del V Settore n. 3559 del 09.4.2021 che inibisce “nelle more degli accertamenti istruttori da espletare”, e asserisce che il deposito della relazione energetica non costituisce assenso da parte di questo Ente alla esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sul fabbricato sito in Crispano alla via *********** e che eventuali incentivi economici potranno essere percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi eseguiti saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo disposizioni di legge, nonché di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe, qualificato dall’interessata come provvedimento di inibizione all’effettuazione dei lavori di efficientamento energetico oggetto della comunicazione presentata in data 16.3.2021; avverso tale atto sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1) con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 del 17.07.2020, giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del D.P.R. 380 del 2001: l’attestazione del titolo abilitativo (licenza edilizia n. 34 del 1969) legittimerebbe di per sé la realizzazione dell’intervento;

2) si lamenta, ancora, che la licenza edilizia relativa all’immobile oggetto del gravame sarebbe atto legittimo e conforme alle previsioni urbanistiche vigenti all’atto del suo rilascio; la posizione assunta dall’Amministrazione sarebbe, dunque, meramente dilatoria;

3) si censura, poi, la legittimità dell’atto impugnato in quanto violativo del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, anche perché l’amministrazione comunale era a conoscenza delle criticità rilevate sin dal 2018 senza per questo aver mai adottato alcun atto di accertamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crispano, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica in data 3 maggio 2022 il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti dell’esistenza di una questione preliminare relativa all’ammissibilità del ricorso, potenzialmente idonea a definire la lite; all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, non essendo dato apprezzare in quale modo l’atto gravato possa incidere in senso negativo sugli interessi fatti valere con l’introduzione del giudizio.

Giova premettere che dagli atti depositati in giudizio emerge che la Sig. *****, in data 23.04.2020, presentava al Comune di Crispano S.C.I.A. per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, relativi all’immobile di sua proprietà: in seguito, l’ente resistente inibiva l’esecuzione dei lavori, osservando che persistevano dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato, come già evidenziato in occasione della presentazione di una precedente S.C.I.A. in data 11.09.2018 (più specificamente, sussistevano perplessità in relazione all’autenticità di uno degli elaborati grafici prodotti dall’interessata a corredo delle pratiche) (cfr. all. 3 alla produzione di parte ricorrente).

In data 01.04.2021, con atto al prot. n. 3356, la ricorrente presentava al Comune resistente relazione energetica di cui al comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/05, al fine di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica: l’ente adottava, dunque, l’atto qui impugnato, con il quale osservava “ad oggi non risultano essere state concluse le attività istruttorie finalizzate a verificare l’autenticità del grafico come rivenuto nel fascicolo di cui alla licenza n. 34 del 1969, e che pertanto permangono i dubbi sulla sua idoneità a legittimare la conformità urbanistica del fabbricato e ritenuto per quanto sopra rappresentare che il deposito della relazione in oggetto, nelle more delle verifiche sulla autenticità dell’elaborato grafico di cui precedentemente, non può costituire implicito assenso da parte di questo ente sulla legittimità degli incentivi economici statali ai quali si vorrebbe accedere e che, pertanto in caso di accertati esistenti illeciti urbanistici sarebbero stati percepiti illegittimamente”, comunicando, altresì, che: ”eventuali incentivi economici statali ricevuti potranno essere ritenuti percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo le ordinarie procedure di legge” (cfr. all. 2 alla produzione di parte resistente).

Dunque, con l’atto impugnato, l’ente resistente si è limitato a segnalare all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi della Sig. *****.

In ragione di quanto precede, non è dato cogliere in quale modo l’atto in esame sia suscettibile di recare un pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, essendosi il Comune limitato, in concreto, a segnalare a quest’ultima il pericolo che eventuali incentivi economici, la cui erogazione dipende dallo Stato, possano essere percepiti senza titolo, con le conseguenze di legge.

3. Occorre, dunque, dichiarare inammissibile il gravame.

Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione della natura in rito della presente decisione, pare al Collegio opportuno procedere alla relativa integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Consigliere

Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Daria VallettaPaolo Corciulo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Back To Top