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  • Carlo Pagliai
  • CILA

La Comunicazione riguarda l’Edilizia Libera e ha un regime amministrativo semplificato

Col nuovo regime amministrativo del Decreto ‘Scia 2’, entrato in efficacia dal 30 giugno scorso, la CILA diventa la procedura da utilizzare in maniera residuale rispetto a permesso di costruire e SCIA.

La conversazione odierna con l’amico avvocato Andrea Di Leo mi ha fornito lo spunto e ispirazione per questa riflessione

In sostanza significa che secondo il nuovo impianto, qualora un intervento edilizio non sia inquadrabile tra quelli soggetti a permesso di costruire o Segnalazione Certificata inizio attività, questo potrà essere semplicemente comunicato con Comunicazione Inizio Lavori asseverata allo sportello comunale competente, fatto salvo che non rientri in quelli “liberi liberi”.

Si tratta di una notevole semplificazione in quanto sposta il baricentro della residualità dal più severo regime della SCIA a quello della CILA.

La CILA non va assolutamente intesa o classificata tra le cosiddette “autorizzazioni” edilizie, termine parecchio in voga ancora tra gli addetti ai lavori.

Fatto salvo il rispetto e l’ottenimento delle relative autorizzazioni, pareri, nulla osta comunque denominati per le relative norme settoriali (antisismica, paesaggistica, vincolo idrogeologico, eccetera), la CILA consiste in una semplice comunicazione da depositare contestualmente all’inizio dei lavori da effettuare e oggetto della stessa.

Esiste anche la possibilità di presentarla anche con opere già ultimate, e ciò verrebbe colpito con sanzione pecuniaria pari a mille euro se già compiute, oppure ridotte ad un terzo se in corso d’opera.

Ci sono diversi regimi amministrativi in essere nella galassia delle pratiche edilizie:

  • Il permesso di costruire è un atto amministrativo espressamente rilasciato dietro richiesta da parte della pubblica amministrazione nei confronti di una richiesta dell’avente titolo;
  • La scia è una segnalazione certificata che in molti casi acquista immediata efficacia contestuale al deposito,  ed essa si perfeziona con la formazione del silenzio assenso decorsi 30 giorni dalla presentazione, fatto salva l’azione della PA che può chiedere integrazioni o sospendere l’efficacia qualora riscontri l’assenza dei requisiti di legge;  premesso che nei successivi ulteriori 18 mesi può essere esercitata l’eventuale azione di annullamento in autotutela se ricorrono certe condizioni, il decorso dei primi 30 giorni per silenzio assenso conferisce alla scia l’efficacia al pari di titolo abilitativo, anche se una certa impostazione rigorosamente dogmatica non consente di inquadrarla propriamente come “titolo abilitativo formato per silenzio assenso”;

Quanto sopra, risulta anche congruente con i nuovi dettami entrati in efficacia col D.Lgs. 222/2016 noto come “Decreto Scia”.

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Per l’annullabilità di un Permesso, essendo un atto amministrativo espresso, valgono sia le disposizioni di annullamento del TUE, sia quelle della L. 241/90 art. 21-nonies.

Per la SCIA vale lo stesso?

Non direttamente, ma la SCIA deve essere espressamente utilizzata in sostituzione di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (art. 19 L. 241/90).

In sostanza con la SCIA si possono effettuare una serie di attività cosiddette “liberalizzate” dal regime autorizzativo, nelle quali il silenzio assenso non ha valore propriamente provvedimentale.

In ambito giurisprudenziale è stato formulato che l’autotutela “prescinde dal titolo” vero e proprio.

Sicuramente nella procedura di deposito della CILA, secondo l’attuale ordinamento, non è contemplato  il meccanismo della formazione di silenzio assenso, in quanto trattasi di procedura di mera comunicazione.

Tale comunicazione tuttavia non supera o prevale i presupposti previsti da norme settoriali, e tanto meno può ledere i diritti di terzi soggetti, ad esempio sul piano civilistico.

Non esiste sufficiente giurisprudenza in materia, possiamo solo limitarci ad opinioni e riflessioni.

Il mio parere è che una CILA ad oggi non è soggetta a nessun perfezionamento col silenzio assenso in quanto assolutamente non contemplata.

Annullamento in autotutela per la CILA?

La vedo attualmente in bilico e poco fondata; resta il fatto che alla PA rimangono fermi i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, principio fondante di legalità e prevalente sugli interessi del privato.

Quindi lo stesso regime di “perfezionamento” della SCIA (cioè 30 gg + 18 mesi) non possono minimamente applicarsi per la CILA.

Resto del parere che si tratta di una sola comunicazione asseverata da un tecnico che ha il preminente scopo di preavvisare l’inizio di opere rientranti (appunto) nella sfera dell’Edilizia libera, quindi comunque liberamente fattibili (previo rispetto dei presupposti).

Le opere rientranti nella sfera dell’edilizia libera sono due:

  • quelle soggette a CILA;
  • quelle “libere libere” da CILA;

A supporto di quanto sostengo, le opere compiute in assenza di CILA vengono semplicemente sanzionate col pagamento di una sanzione pecuniaria di euro mille; come già scritto in diversi articoli, non viene sanzionato l’abuso edilizio di grado inferiore, piuttosto l’aspetto formale di non aver presentato la CILA nei modi e termini del TUE.

Rientra tra queste opere anche il famoso “frazionamento leggero” degli immobili mediante CILA, introdotto col decreto Sblocca Italia.

In conclusione, ritengo che allo stato attuale la CILA non sia soggetta a nessun silenzio assenso, e neppure al regime di autotutela; ciò espone il cittadino al fatto che le attività edilizia compiute siano suscettibili di repressione senza limiti di tempo, qualora emergano difformità.

La visione alternativa, in assenza di uno specifico regime di annullamento per le CILA, potrebbe essere quella di una equiparazione al regime di autotutela per la SCIA. Questa visione è più cautelativa e favorevole per il cittadino.

Vedremo la giurisprudenza che strada vorrà intraprendere.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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