Skip to content
  • Carlo Pagliai
  • CILA
cila attestazione tolleranze

Con l’accordo raggiunto in Conferenza Unificata Stato-Enti locali del 27 marzo 2025 sono state approvate modifiche alla modulistica edilizia unificata, istituita inizialmente con Accordo Stato-Regioni del 2017. Premesso che questa modulistica è stata anche integrate più volte dalle rispettive regioni, in seguito non è stata aggiornata a livello nazionale nonostante la sopravvenienza del D.L. 76/2020. Dall’aggiornamento della modulistica edilizia, approvata in C.U. lo scorso 27 marzo 2025, è emersa un’altra sorpresa per chi finora ha evitato di verificare lo stato legittimo dell’immobile e il rispetto delle tolleranze edilizie: le recenti modifiche a moduli standardizzati, coordinate con la Legge n. 105/2024 “Salva Casa”, hanno infatti inserito il quadro di attestazione tolleranze direttamente all’interno del modulo per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), vedi modulistica.

Si tratta di un aggiornamento che, sebbene giunga con grande ritardo rispetto al quadro normativo, rende definitivamente operativo quanto già stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020, che aveva introdotto l’art. 34-bis nel Testo Unico dell’Edilizia. Questo articolo, al comma 3, impone l’obbligo di attestare il rispetto delle tolleranze in ogni comunicazione, segnalazione o istanza edilizia. In tale contesto, è chiaro che anche la CILA rientri tra le comunicazioni soggette a tale obbligo. L’approvazione delle modifiche alla modulistica sancisce formalmente l’obbligo di dichiarare il rispetto delle tolleranze costruttive ed esecutive nella CILA, benché ciò fosse già previsto dal previgente D.L. 76/2020.

Tuttavia, colpisce un dettaglio non secondario: nella nuova versione della CILA è stata introdotta una sezione dedicata esclusivamente all’attestazione delle tolleranze, ben strutturata e allineata alle modifiche introdotte dal Decreto “Salva Casa” n. 69/2024, ma non risultano presenti le pagine dedicate alla verifica dello stato legittimo dell’immobile, che invece compaiono in tutti gli altri modelli edilizi.

È importante chiarire che l’attestazione delle tolleranze e la verifica dello stato legittimo sono due aspetti inscindibili: non si può certificare il rispetto delle tolleranze senza aver prima accertato la legittimità dell’immobile e confrontato i dati con lo stato reale dei luoghi.

Pertanto, il fatto che la nuova modulistica preveda nella CILA solo la sezione relativa alle tolleranze non deve trarre in inganno: l’obbligo di verifica dello stato legittimo rimane pienamente in vigore. Ci troviamo, ancora una volta, di fronte a una semplificazione meramente formale, che può indurre in errore. È bene non cedere all’illusione di una pratica edilizia semplificata o “di favore”, come è già accaduto con la CILAS. Le conseguenze di una gestione superficiale stanno iniziando a manifestarsi solo ora.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su