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  • Carlo Pagliai
  • CILA

In regime di edilizia libera la Comunicazione non prevede termini di scadenza e modifiche come SCIA e PdC

L’ambito dell’Edilizia libera è di natura semplificativo, tuttavia i professionisti tecnici si pongono l’interrogativo sulle possibili variazioni cantieristiche

Conversando con l’amico architetto Gianluigi d’Angelo sulla normativa della Comunicazione Inizio Lavori (asseverata e non), ho avuto lo spunto di scrivere un post sulla differenza passante tra CILA e la SCIA-PdC, la quale non concerne durata temporale entro la quale ultimare i lavori, quindi neppure l’eventuale decadenza di efficacia connessa proprio come nei titoli abilitativi “superiori”.

Il regime di edilizia libera ha avuto diverse sterzate ed evoluzioni normative, alcune sostanziali, e nel momento in cui sto scrivendo il post, si profila all’orizzonte la tanto attesa semplificazione del regime autorizzativo edilizio.

Come già scritto in un precedente post, l’efficacia della CILA non è soggetta ai tipici tre anni di validità come invece i suoi “fratelli maggiori” Segnalazione Certificata Inizio Lavori e PdC; non è neppure sottoposta alla sua chiusura con deposito finale di una qualsivoglia comunicazione di fine lavori.

E ancora, nei casi in cui la CILA consenta perfino il frazionamento o accorpamento degli appartamenti, la normativa nazionale non prevede neppure il rilascio di una nuova Agibilità, fatto salvo legislazioni regionali.

Certo è che il sanzionamento per abuso rientrante nella categoria dell’edilizia libera è assai “consistente”, ovvero mille euro di sanzione a corpo: un pò eccessivo per essere “edilizia libera“, addirittura il doppio del minimo (516 €) per reati rientranti nelle categorie più rilevanti soggette a SCIA e PdC.

L’esecuzione di interventi edilizi in regime di CILA ed Edilizia Libera pone alcuni interrogativi sulla pratica, ovvero le possibili varianti della CILA:

  • varianti CILA in corso d’opera da iniziare: la CILa può essere presentata per denunciare preventivamente nuove varianti in corso rispetto a quanto già comunicato con precedente CILA iniziale, a condizione che tali opere oggetto di nuova comunicazione non abbiamo avuto effettivamente inizio;
  • variante CILA in corso d’opera avviate: effettuata con la variazione esecutiva già avviata e in corso di esecuzione; secondo la normativa nazionale può comportare la sanzione di 333,33 € (mille euro ridotta a un terzo), per la quale si raccomanda prudenza sulle possibili interrelazioni con aspetti di sicurezza, impianti, e settoriali, ovviamente fatto salvo vincolistiche varie (e legislazioni regionali, ci mancherebbe!);
  • variante CILA postuma completata: per i casi di (falsata) comunicazione dell’inizio “virtuale” dei lavori  in presenza di uno stato effettivamente compiuto si ripete quanto detto sopra, con la differenza che potrebbe essere applicata la sanzione in misura massima di mille euro;
  • variante finale CILA opere compiute: non è ammissibile in quanto non prevista dall’ordinamento nazionale, al contrario di quanto previsto invece per SCIA e PdC;

Il legislatore anche per l’edilizia libera ha orientato l’applicazione di un tradizionale regime “preventivo” piuttosto di un regime “as built”.

In un paese altamente burocratizzato, vincolato e soprattutto litigioso su ogni questione, ha scelto la via più prudente.

Nella bozza di riforma della normativa edilizia, si legge che la CILA rimarrà e sarà estesa a molte altre categoria d’intervento, divenendo perfino residuale rispetto alla SCIA, mentre la CIL (la comunicazione non necessitante del professionista) invece cederà il passo al ritorno in pompa magna della cosiddetta “Edilizia libera libera”, cioè quella che abbiamo noi in Toscana sotto la voce di “interventi edilizi irrilevanti”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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