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Per accedere alla riduzione del sanzionamento occorre la presenza di due condizioni.

Col recente D.Lgs. 222/2016 “SCIA 2” ha assunto un maggior rilievo nel panorama delle pratiche edilizie.

Lo spunto mi è venuto rispondendo ieri ad un interessante quesito emerso sul gruppo Facebook dei Geometri di Livorno, di cui saluto i membri.

La domanda riguardava l’esatta entità dell’importo della sanzione pecuniaria da versare in caso di opere e interventi edilizi in corso d’opera, qualora venissero accertati dall’Autorità competente in assenza della preventiva presentazione di idonea CILA.

La premessa “basilare” che forse si dà per scontato, è che le opere e interventi edilizi oggetto di CILA siano rispettosi e conformi agli strumenti urbanistici approvati (ed eventualmente adottati, ndr) e ai regolamenti edilizi vigenti al momento della presentazione, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004. E aggiungo: non solo queste, ma tutte le normative settoriali.

Detto ciò, rispondiamo al ragionamento emerso sul gruppo.

In genere viene definita CILA “in sanatoria”, ma si dovrebbe parlare di CILA tardiva, ed è la procedura ammessa dal Testo Unico per l’Edilizia con la quale poter regolarizzare anche a posteriori gli interventi edilizi rientranti nel novero della c.d. Edilizia Libera soggetta a CILA.

Il legislatore ha inteso “incentivare” il deposito preventivo di questa comunicazione affiancando il sanzionamento pecuniario in caso di sua mancata presentazione.

Facciamo un piccolo appunto: prima e dopo il Decreto “SCIA 2” le cose non sono cambiate, e addirittura fin dall’originaria istituzione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata furono introdotti due livelli di sanzioni pecuniarie da applicare in misura:

  • intera di 286 € in caso di mancata presentazione;
  • ridotta di 2/3, ovvero pari a circa 96 € in caso di presentazione spontanea in corso d’opera;

Col tempo giunse il decreto “Sblocca Italia”, convertito in Legge 164/2014, il quale elevò l’importo della sanzione pecuniaria intera a 1.000 € e di conseguenza quella ridotta a 333,33 €.

Nota bene: nel Corso online sul Decreto ‘SCIA 2’ parliamo dettagliatamente di ciò, puoi acquistarlo dal catalogo:

Si tratta di una sanzione pecuniaria, quindi non comportante ulteriori misure repressive e amministrative.

Per aver diritto alla sanzione pecuniaria in misura ridotta di due terzi è necessaria la presentazione spontanea da parte dell’interessato, così recita l’attuale art. 6-bis comma 5.

Per presentazione spontanea si ritiene pacifico che essa avvenga su totale volontaria, senza forzature o eventi tali da costringere in qualche modo la sua presentazione.

Nel caso in cui invece, in corso d’opera, sia effettuato un sopralluogo da parte delle autorità competenti (in genere vigili urbani con mansione di P.G.) con conseguente accertamento, il soggetto interessato non può regolarizzare la posizione con CILA tardiva.

Infatti l’accesso alla sanzione pecuniaria in misura ridotta di 2/3 è consentito dalla compresenza di due condizioni:

  • presentazione spontanea da parte dell’interessato;
  • esecuzione lavori in corso.

L’accertamento del Comune (o autorità competenti) di opere compiute o in corso d’esecuzione, qualora rientranti nell’ambito di quelle soggette a CILA e fatto salvo il rispetto di ogni altra norma settoriale, comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima pari a 1.000 euro.

Sanzione pecuniaria ridotta solo con CILA presentata spontaneamente.

Ovviamente restano salvi anche gli eventuali oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione qualora dovuti, pensiamo all’ipotesi del frazionamento “leggero” fattibile con CILA.

In questi casi quindi è possibile regolarizzare con CILA tardiva, accompagnata da relativa sanzione in misura massima.

Non essendo una procedura di Accertamento di conformità prevista a livello nazionale per le opere soggette nel più delicato ambito del Permesso di Costruire e SCIA, non vige il ferreo principio della doppia conformità.

Ad esempio, in alcune regioni è ammessa la procedura di regolarizzazione con la SCIA “in sanatoria”, seppure con molte condizioni e difficoltà.

Per quanto riguarda la dichiarazione di fine lavori per la CILA, è raccomandata la visione di questo video YouTube

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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