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Illeciti edilizi rientranti in CILA non richiedono la doppia conformità delle SCIA e Permesso di costruire in sanatoria

Se hai da regolarizzare opere di poca rilevanza urbanistica è possibile presentare la cosiddetta CILA in sanatoria, che non consiste in una vera sanatoria. Ma tale termine piace molto ed è ben chiaro nell’immaginario collettivo.

Dovremmo meglio dire che si tratta di una presentazione tardiva della CILA, da effettuarsi ai sensi dell’art. 6-bis comma 5 del DPR 380/01, sopratutto dopo le riforme apportate dal D.Lgs. 222/2016. Anche stavolta faccio notare che le norme regionali potrebbero aver aggiunto modifiche alla procedura.

La presentazione della CILA tardiva va a “sanare” e regolarizzare la mancata presentazione della CILA ordinaria, previo pagamento di sanzione pecuniaria di mille euro; ovviamente questa somma non è una oblazione e quindi l’illecito edilizio non ha rilevanza e sanzione penale.

In altre parole, non si va a regolarizzare con CILA tardiva l’esecuzione di quelle opere, ma il mancato deposito formale della CILA ordinaria.

Certamente sono necessarie due diverse condizioni affinchè si possa depositare la CILA tardiva secondo il DPR 380/01:

  1. opere rientranti in CILA
  2. conformità singola alla disciplina urbanistico edilizia, regolamentazione e normativa settoriale;

Se prosegui nell’articolo, capirai perchè nella CILA tardiva non si applica il criterio di doppia conformità, come invece previsto nelle versioni in sanatoria di SCIA (art. 37) e Permesso di Costruire (art. 36).

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Quali opere rientrano in CILA

Partiamo dall’articolo 6-bis del DPR 380/01:
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, (omissis).

Esso prevede che in CILA siano riconducibili soltanto le opere non rientranti in:

Se la qualificazione dell’opera non è rientrante in nessuna delle tipologie, allora si rientra per residualità in Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Piccola annotazione: prima del D.Lgs. 222/2016, la procedura residuale era la SCIA, mentre la CILA ricomprendeva interventi specifici.

CILA in sanatoria con singola conformità urbanistico edilizia

I presupposti fondamentali della procedura CILA e della sua efficacia sono indicati nei commi 1-2 dell’articolo 6-bis DPR 380/01:

1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi e’ interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Al comma 1 appare evidente come per la CILA sia requisito di conformità delle opere all’intera normativa urbanistica ed edilizia, compreso le norme speciali e di settore, nonchè le discipline e regolamenti locali (norme regionali, Piano Regolatore, Regolamenti edilizi, eccetera). Diciamo pure che viene richiesto di rispettare le norme vigenti come nei Permessi di costruire e SCIA.

CILA TARDIVA, singola conformità necessaria e sufficiente.

Normalmente le versioni in sanatoria della SCIA e Permesso richiedono di dimostrare la “doppia conformità” delle opere compiute, cioè il rispetto della disciplina urbanistico edilizia, norme di settore e speciali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, eccetera, da riferirsi contemporaneamente:

  • all’epoca di realizzazione delle opere;
  • al momento di presentazione dell’istanza;

Se vuoi approfondire l’argomento della “doppia conformità” puoi consultare questi articoli.

La doppia conformità per le CILA tardiva o “in sanatoria” non è prevista, e si capisce bene dal comma 5 dell’art. 6-bis DPR 380/01:

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e’ ridotta di due terzi se la comunicazione e’ effettuata spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di esecuzione.

La disposizione prevede che l’esecuzione di opere effettuate senza il deposito preventivo della CILA abbia la sola conseguenza di sanzione pecuniaria di 1000 €, senza che siano rapportate all’importo o entità dei lavori compiuti.

Inoltre prevede la possibilità di presentare la stessa CILA a posteriori dell’opere compiute e ultimate, a parte la possibilità di presentarla in misura ridotta a 333,33 € per opere iniziate ma non ancora concluse.

Da questa disposizione emerge chiaramente la possibilità di presentare tardivamente la CILA, pagando la sanzione, esclusivamente per opere rientranti in quella categoria di intervento (art. 6-bis TUE) senza dover dimostrare la doppia conformità delle opere.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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