Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La comunicazione presuppone il rispetto di tutte le norme e discipline edilizie, pena opere insanabili
La scarsa probabilità di controlli sulle CILA aumenta il rischio di opere illegittime e non regolarizzabili.
Ebbene sì. Una pratica edilizia apparentemente semplice può contenere interventi edilizi illegittimi e perfino abusivi.
Infatti secondo l’attuale comma 1 art. 6-bis del TUE (post D.Lgs. 222/2016) presupposto principale della CILA è la conformità a:
- prescrizioni degli strumenti urbanistici (PRG);
- prescrizioni dei Regolamenti edilizi;
- disciplina urbanistico-edilizio vigente;
- normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
In caso contrario, il mancato rispetto di questa serie di condizioni porta a realizzare opere in contrasto ad essi.
E quindi, a opere di modesta entità (per modo di dire) che non possono essere regolarizzate in alcun modo.
Un esempio potrebbe ricercarsi nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6403/2018, avente per oggetto un frazionamento illecitamente compiuto in una zona in cui lo strumento urbanistico non ammetteva frazionamenti.
L’inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi e strumenti urbanistici costituisce reato edilizio.
Praticamente ciò costituisce abuso edilizio in quanto penalmente rilevante, come indicato dall’art. 44 del D.P.R. 380/01: il comma 1 alla lettera A prevede per questo tipo di inosservanza una ammenda fino a 10.329 euro.
La CILA, allo stato attuale (04 giugno 2019) prevede una serie di attività edilizie ammissibili, e comunque assume ruolo residuale rispetto alla SCIA, Permesso di Costruire ed Edilizia libera.
Il fatto è che la modesta entità delle opere, a maggior ragione, non potrà costituire un ombrello di protezione dal sanzionamento e regime repressivo.
Infatti l’opera, ancorché compiuta con CILA, rimane illegittima (e insanabile) fino a nuovo ordine.
La situazione si aggrava soprattutto se si tiene conto che queste opere sono in contrasto al Piano Regolatore, al Regolamento Edilizio e peggio ancora a tutta la matassa di normative/discipline aventi valenza urbanistica edilizia. E quindi, anche tutte le normative di settore.
Le Regioni stabiliscono i controlli a campione delle CILA
Pertanto modalità e percentuali di controllo sono tutte da vedere regione per regione.
Se una Regione stabilisce una sorta di filtro di controllo, rimane il fatto che la restante parte sfugge a tale controllo. Per esempio, la Toscana con L.R. 65/2014 ad oggi prevede un controllo a campione del 10%.
Una volta accertato il deposito della CILA con opere in contrasto a quanto detto, il Comune non prevede una procedura di annullamento. Al contrario dovrà avviare le ordinarie procedure sanzionatorie e repressive.
Attenzione: la CILA non prevede procedura di Silenzio-assenso o il periodo di annullamento in autotutela dei 18 mesi.
Al contrario, la CILA ha praticamente lo stesso valore delle vecchie pratiche di Art. 26 per modifiche interne, inviate con raccomandata.
VIDEO GRATUITO: CILA NORMALE E TARDIVA
Mentre la procedura della SCIA è specificamente descritta dalla L. 241/90, dove appunto sono previsti termini e modalità precise per controlli da parte della PA, la CILA è una semplice comunicazione.
La natura della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è appunto di informare il Comune che ha inizio un’opera di modesta entità.
Che poi, modesta è per modo di dire: con la CILA è possibile fare un Restauro e Risanamento conservativo senza opere strutturali.
Motivo per cui è necessario controllare sempre il contenuto e la validità delle CILA presentate nei comuni.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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