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  • Carlo Pagliai
  • CILA

La  mancata  comunicazione  asseverata  dell’inizio  dei  lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

Il Testo Unico da luglio 2017 ha fatto entrare in efficacia le modifiche del Decreto ‘Scia 2’ e resta in essere la CILA tardiva

In gergo i tecnici la chiamano “Cila in sanatoria” e intendono la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata quando le relative opere ammesse sono già ultimate.

Nel Testo Unico DPR 380/01 anteriore al Decreto ‘Scia 2’ (se non lo conosci, ecco qui il corso online) la mancata presentazione della CILA era normata dall’articolo 6 comma 7, mentre con l’entrata in vigore dello ‘Scia 2’ diventa normata dall’art. 6/bis comma 5.

Premesso che le due versioni normative si riferivano a categorie di intervento diverse nell’ambito dell’Edilizia Libera, la procedura della CILA tardiva è rimasta pressoché invariata.

E’ più corretto definirla CILA tardiva o postuma

In sostanza la mancata presentazione della comunicazione (CIL e/o CILA) comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di esecuzione.

<<La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma (omissis), ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. >>

Se l’intervento abusivo avviato o ultimato che sia, rientra nell’edilizia libera oggetto di Comunicazione Inizio Lavori o di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, esso può essere regolarizzato presentando la suddetta pratica unitamente alla relativa ricevuta di pagamento della sanzione.

Premesso che fanno eccezione gli eventuali abusi connessi con altri ambiti settoriali (paesaggistica e beni culturali in primis, ma anche vincolo idrogeologico, e tanti altri), col pagamento della sanzione non si sana l’opera abusiva, ma la sola mancata presentazione.

Diciamo meglio. Il “reato” consiste nella mancata presentazione preventiva

Che poi viene sanata in maniera tardiva o postuma con una sorta di “ravvedimento operoso” da mille euro, mentre l’opera abusiva di per sè non viene sanzionata sul piano amministrativo e/o penale (ripeto: salvo norme settoriali).

Come dire: non è grave il reato sul piano sostanziale, ma lo è sul piano formale e burokratico.

Tra l’altro l’attuale stesura normativa non prescrive o dispone alcunché in termini temporali, e non pone neppure il rispetto della condizione della doppia conformità come invece previsto dal TUE agli articoli 36 e 37, afferenti agli abusi e difformità edilizie che esulano il livello basilare di edilizia libera.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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