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  • Carlo Pagliai
  • CILA

Edilizia libera certificata e non provvista di sistematica fase di controllo dalla PA

Per la SCIA esiste una specifica procedura di verifica, annullabilità e possibilità di sollecitarne il controllo da terzi.

Tra CILA e SCIA passa una enorme differenza, che forse sarà colmata in una futura fase di ripensamento o provvedimento correttivo di quanto già revisionato dal Decreto “SCIA 2” D. Lgs. 222/2016.

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Per la SCIA esiste un apposito regime di controllo da compiere nei primi trenta giorni dalla presentazione, con tutte le relative procedure di richieste integrative e sospensioni. Decorsi i primi trenta giorni, inizia il periodo meglio noto come “termine ragionevole” entro il quale la PA può annullare il provvedimento tacito della SCIA formatosi per silenzio assenso, sulla base di una ristretta cerchia di motivi che si omettono.

Restano impregiudicati i diritti di soggetti terzi e le relative azioni di tutela per la stessa parte qualora ritenga sia stata lesa dall’attività svolta dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività.

Il soggetto terzo non può chiedere l’annullamento diretto della stessa, ma può chiedere di sollecitare la PA ad esercitare le verifiche spettante allo stesso ente; in caso di inerzia può effettuare l’azione di annullamento in base all’art. 31 commi 1, 2 e 3 del Codice del processo amministrativo (Tar Catania, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497).

Questo per quanto riguarda la SCIA, mentre per la CILA occorre fare alcune precisazioni.

La CILA fa parte delle procedure comunicative derivanti dalla liberalizzazione dell’attività edilizie private, e dopo il D.Lgs. 222/2016 si è rafforzato il suo ruolo, essendo divenuta residuale tra Permesso di Costruire, SCIA e l’edilizia libera “pura”.

In definitiva la CILA materializza il cosiddetto regime di edilizia libera certificata secondo l’art. 6-bis del D.P.R. 380/01. 

La CILA, a differenza della SCIA, non prevede una specifica fase di verifica e controllo dettagliata nei tempi e modalità, ed è fondata sul principio la comunicazione inizio lavori asseverata sia semplicemente conosciuta dalla P.A. affinché possa verificare che l’intervento rientri in quelli di modesta entità previsto dal Testo Unico e relative legislazioni regionali (Tar Catania, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497).

Anche per la CILA l’azione a tutela del soggetto terzo, qualora ritenga di essere stato leso dall’attività compiute sulla base della stessa procedura, non potrà prevedere l’annullamento diretto della stessa (in quanto mancante un provvedimento emesso della PA).

Al contrario potrà analogamente operare secondo l’art. 19 comma 6 ter L. 241/90 e sollecitare la PA ad esercitare le funzioni di verifica, tenuto conto che per l’azione di tutela del terzo non sono attualmente previsti termini.

Opere compiute con CILA incompleta o in difformità sono sanzionabili

Nel caso in cui siano state compiute opere dietro presentazione di CILA, e la stessa pratica sia difettosa o carente, restano fatti salvi i poteri sanzionatori da parte della PA, non essendoci i termini di consolidamento con silenzio assenso e neppure di annullamento in autotutela.

Si tratta di un enorme contraddizione che getta molte ombre nel momento in cui si verranno ad effettuare verifiche di conformità degli immobili, su cui poi si dovranno interrogare circa la legittimità o meno delle opere compiute.

La questione non cambia neppure per le opere compiute previo deposito della CILA e superanti quello stesso regime di edilizia libera comunicativa, cioè rientranti in regimi più rilevanti come SCIA e Permesso di Costruire.

Opere compiute in CILA richiedenti SCIA o PdC: illegittime e perseguibili

Quando la CILA è stata presentata fuori dal proprio ambito, cioè per effettuare opere richiedenti titoli superiori come SCIA e Permesso di Costruire, la pubblica amministrazione applica i normali poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, in quanto tali interventi divengono qualificabili come compiuti in assenza del relativo titolo.

Il fondamento principale della CILA è che le opere oggetto di essa siano conformi a “prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia …” (Adunanza della Commissione Speciale Consiglio di Stato, n. 1784 del 4 agosto 2016).

In mancanza di ciò la CILA, ancorché presentata, non ha alcuna efficacia a prescindere.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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