L'importanza dell'asseverazioni di conformità urbanistica edilizia riguarda anche le pratiche CILA
Nel T.U.E. non risultano indicati con chiarezza obblighi e termini previsti invece nelle SCIA e Permesso di Costruire
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è prevista dall’articolo 6-bis del Testo Unico dell’Edilizia. Può essere presentata dal soggetto interessato previa attestazione asseverata da un Tecnico abilitato come un ingegnere, geometra o architetto, e riguarda le opere che non rientrano in nessuno dei regimi di Edilizia libera, Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
IL DPR 380/01 per la CILA non indica espressamente gli stessi obblighi previsti nelle pratiche di SCIA e Permesso di Costruire, quali ad esempio:
Per cui proviamo a delineare questi aspetti nei seguenti paragrafi, se invece preferisci l’esposizione video la trovi nel mio canale.
E’ obbligatorio dichiarare la fine dei lavori nella CILA?
La risposta è nel terzo comma dell’articolo 6-bis DPR 380/01, il quale afferma che qualora la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione richiesta per le variazioni catastali, il Comune trasmetterà quest’ultima al Catasto. Questo previsione normativa riguarda il caso specifico in cui la Fine lavori sia accompagnata anche dalla documentazione di variazione catastale (DOCFA), prevedendo un ulteriore obbligo di consegna differita al Catasto da parte del Comune.
Questa previsione non va intesa, neanche volendo, che l’obbligo di fine lavori in CILA possa scattare soltanto se c’è anche l’allegata pratica catastale; al contrario, è una specificazione particolare per la Fine Lavori in CILA, e pertanto presuppone la comunicazione di Fine Lavori anche per la CILA.
Tra l’altro, la dichiarazione di Ultimazione opere / Fine Lavori si rende estremamente necessaria anche per dichiarare concluse le opere supportate anche dalle varie agevolazioni fiscali. Infine, ricordiamoci che anche la CILA concorre nella definizione dello Stato Legittimo dell’immobile, quindi è necessario cristallizzare e limitare i propri effetti rispetto a futuri illeciti edilizi rispetto ad essa.
Infine, esiste il modulo unificato di Comunicazione Fine Lavori, anch’esso emanato con provvedimento normativo nel 2017: all’interno di un riquadro viene richiesto di indicare la pratica di riferimento, facendo distinzione tra il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento, dove si farebbe fatica a non riconoscere la CILA come “comunicazione” (vedi qui sotto).
Sull’importanza della Fine Lavori nelle altre pratiche edilizie consiglio di leggere i relativi approfondimenti.
Durata massima della CILA?
Nel Testo Unico Edilizia non è prevista alcuna durata della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: nell’articolo 6-bis la CILA sembrerebbe concepita con natura dichiarativa, sempre prevedere i canonici tre anni previsti invece nel Permesso di Costruire e SCIA.
Proprio perchè non è prevista una durata minima né massima della CILA, ritengo pertanto consigliare la prudenza e buon senso, soprattutto se ci sono di mezzo agevolazioni fiscali.
E quindi, posso soltanto consigliare di tenere o considerare aperta la CILA per il minimo tempo necessario, cercando comunque di non superare mai per analogia la durata triennale valevole per i “fratelli superiori” SCIA e Permesso.
Il consiglio è fortemente rafforzato quando ci sono anche agevolazioni fiscali e interventi supportati da opzione di cessione del credito o sconto in fattura: credo che siamo tutti d’accordo che al Fisco interessi sapere anche la durata dell’intervento edilizio.
Direttore Lavori, obbligo o facoltativo?
Affrontiamo l’ultimo nodo, forse il più controverso perchè la normativa del Testo Unico Edilizia DPR 380/01 sottace sull’obbligo del Direttore Lavori nella CILA. Per cui, da un tenore letterale dell’articolo 6-bis DPR 380/01 non compare in alcun modo la presenza obbligatoria della direzione lavori in CILA.
Tuttavia la presenza del D.L. in CILA è menzionata da un altro atto normativo, cioè l’approvazione della modulistica unificata nazionale sulle pratiche edilizie, a seguito delle più ampie riforme avviate nel 2015-17.
Tale modulistica nazionale, approvata coi provvedimenti attuati delle riforme D.Lgs. 126/2016 e D.Lgs. 222/2016, e successivamente aggiornata e integrata da quelle regionali, disciplina anche i soggetti interessati nella CILA.
Nel modulo dei Soggetti coinvolti, allegato valevole anche per CILA, c’è il quadro n.2 sui Tecnici Incaricati: al suo interno viene indicato il Progettista delle opere architettoniche come “sempre necessario“, mentre il Direttore dei lavori opere architettoniche come “solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche” (vedi sotto).
I restanti professionisti della progettazione e direzione lavori opere strutturali vengono invece qualificati come “solo se necessario” il primo, e “solo se diverso dal progettista strutturale” per il secondo.
Da questo combinato insieme di informazioni ci sono pochi argomenti per escludere l’obbligo del Direttore Lavori “architettonico” in CILA.
Art. 6-bis DPR 380/01 (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
(omissis per brevità).
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?