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Tutti vogliono la proroga del superbonus 110%, ma per i restanti bonus la cessione del credito finisce nel 2021

di Fabiana Nesi – Commercialista

 A che punto siamo con le scadenze previste dal D.L. 34/2020?

Cominciamo col ricordare quali sono gli interventi normativi di riferimento per usufruire del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del Decreto:

  1. Il Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge L. 77/2020, che nella sua formulazione originaria ha previsto una finestra temporale per accedere ai benefici fiscali fissata tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  2. La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha previsto alcune proroghe al 30 giugno 2022 con alcune opzioni per dicembre 2022 e giugno 2023 che necessitano, però, ancora ad oggi, di una conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea;
  3. Il Decreto-legge n. 59/2021 (convertito con modif. in legge 101/2021) che ha introdotto alcune modifiche immediatamente in vigore.

Aggiornamento del 15 luglio 2021: si presenta il quadro di sintesi delle scadenze Superbonus, aggiornato anche alla pronuncia Ecofin UE sul PNRR italiano del 13 luglio così come previsto dal comma 74 art. 1 della L. 178/2020:

TipologiaTermine per il 60% dei lavoriScadenza finale
Persone fisiche (edifici unifamiliari) 30/06/2022
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità30/06/202231/12/2022
Condomini 31/12/2022
IACP30/06/202331/12/2023
Altri beneficiari 31/12/2022

Considerato che l’orizzonte temporale rappresenta uno dei punti chiave per la buona riuscita della misura fiscale, da più parti è arrivata la richiesta di uniformare la data di scadenza e posticiparla (c’è chi auspica almeno al 2023) e a tal fine giova riportare quanto espresso pochi giorni fa del Ministro Franco (Economia e Finanze).

Il Ministro, in risposta ad un question time dall’Aula di Montecitorio ha affermato che “Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici. Ricordo anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l’obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l’efficienza energetica attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L’obiettivo fissato dall’Unione europea è di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025“.

Qual è il reale valore di questa dichiarazione? Esattamente quello che è stato dichiarato: “un impegno”. Fino all’autunno non potremmo aspettarci niente di più che possa trarci d’impaccio di fronte ai continui interrogativi sulla fattibilità di un cantiere che, a questo punto, non riguarda più le condizioni oggettive dell’abitazione o soggettive del contribuente ma anche e soprattutto i tempi per la concretizzazione del progetto.

Al di là della agognata proroga del SuperBonus 110 è interessante tuttavia osservare ciò di cui NON si parla, o almeno, non lo si fa in modo specifico ed esplicito:

ovvero la proroga dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per gli interventi esclusi dall’art. 119 (Superbonus 110).

L’articolo 119 D.L. 34/2020 è stato oggetto di diversi spostamenti e posticipi, ma questo non è avvenuto in modo integrato anche con l’articolo 121 del medesimo Decreto.

Infatti è corretto rilevare la potenza e la portata della norma che consente ad oggi la possibilità di detrarre dalle imposte mirati interventi beneficiando del 110% di detrazione IRPEF come previsto dall’art. 119 D.L. 34/2020 ma l’elemento determinante, a parere di chi scrive, in questo momento economico e finanziario non è tanto la percentuale maggiorata, quanto la possibilità indicata dall’articolo 121 del D.L. 34/2020 di poter optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per tutti i  diversi Bonus e Superbonus edilizi.

È infatti nell’art. 121 che si prevede la trasformazione delle detrazioni fiscali sul corrispettivo dovuto, lì si legge:

“I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà dii successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”

A questo la L. 178/2020 con l’articolo 1 comma 67 ha aggiunto il comma 7 bis dove si prevede che: “ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”.

N.B: l’art. 119 D.L. 34/2020 appunto contempla solo le opere rientranti nel Superbonus 110.

È la combinazione dei due fattori che è vincente, e che consente di effettuare lavori in tante situazioni dove la liquidità finanziaria e la certezza del reddito futuro non c’è.

Ricordiamoci tuttavia che l’opzione per la cessione del credito e sconto in fattura ad oggi è valida per tuttii bonus edilizi in essere, non solo per il Superbonus 110%; ciò ha permesso ai tanti piccoli imprenditori/lavoratori autonomi del comparto edile di poter siglare appalti alla loro portata con la tranquillità di essere saldati con celerità dai committenti, facendo leva sulla facoltà di cedere il proprio credito d’imposta grazie al disposto dell’articolo 121 D.L. 34/2020.

Eppure il legislatore, in base a come è scritta ad oggi la norma, sembra voglia mantenere la possibilità di esercitare l’opzione di Cessione del Credito/Sconto in fattura nel 2022 solo per gli interventi relativi al Superbonus, e non ai restanti bonus fiscali edilizi previgenti (es. Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 50-65%, Sismabonus ordinario, Bonus Facciate)

Ancorché i Superbonus ed i Bonus Edilizi abbiano una diretta valenza per tutto il mondo delle costruzioni ed il loro indotto, (basti pensare alla produzione dei materiali, alla commercializzazione, alla logistica, ai professionisti della progettazione, direzione lavori, asseveratoti etc.) coloro che devono prendere la decisione SE fare l’intervento SONO E RESTANO in massima parte i privati cittadini, i quali da un anno e mezzo hanno vissuto e continuano a vivere sulla propria pelle la realtà e le difficoltà delle CIG, le riduzioni di orari e stipendi, i mancati lavori e relativi incassi delle proprie piccole partite IVA, etc. Gli stessi privati cittadini che nell’ultimo anno si sono trovati a chiedere le sospensioni delle rate dei loro mutui e finanziamenti personali.

La propensione al rischio è caratteristica dell’imprenditore, non del privato.

Senza una proroga della possibilità di optare per l’immediato sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, in quanti oggi spenderebbero pensando in serenità di poter riavere la cifra sborsata nei prossimi 5 o 10 anni considerando che per ritornarne in possesso dovrebbero avere la certezza di avere un reddito tassato di un importo tale che ne consenta la capienza?

Storicamente gli incentivi relativi all’edilizia iniziarono con una detrazione del 41% e poi al 36% delle spese (art. 1 commi 5 e 6 L. 449/97) in tutt’altro contesto economico del paese. Benché possa apparire discordante, nella fattualità di poter essere detratta, una percentuale più bassa permetteva con maggior facilità il fatto di poter essere recuperata dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ad oggi, dove la percentuale è salita e i redditi sono in tanti casi ridotti o indeterminati (i redditi ma NON i contratti di lavoro), la decisione di procedere all’esecuzione degli interventi e di conseguenza al loro pagamento, diventa difficile.

Ecco che l’opportunità di poter rientrare nel giro di pochi mesi della spesa fatta, prevista dalla norma, è dirimente e rimuove in maniera sostanziale moltissime remore.

Si pensi a tutte le situazioni in cui occorre una decisione “collegiale”, alle parti comuni e ai condomìni, quanta differenza può fare sapere che l’art. 121 D.L. 34/2020 è in vigore ed è funzionalmente a regime rispetto alla situazione ante Decreto.

Cosa accade alla Cessione del Credito sui normali bonus edilizi se non ci saranno ulteriori proroghe del suddetto termine ex Art. 121 DL 34/2020?

Lo scenario che si prospetta è il seguente:

Tenuto conto che la norma parla SEMPRE di SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO X (dove per “x” si intende il periodo come da tabella predisposta all’inizio dell’articolo), è chiaro che non c’è nessun obbligo imposto dal legislatore affinché anche l’intervento previsto sia concluso. Ricordiamoci sempre che siamo all’interno di una norma che ha carattere fiscale, cioè disciplina le regole in base alle quali è possibile portare in detrazione dall’ IRPEF una spesa (con la benedetta alternativa di cui all’art. 121 D.L. 34/2020).

Ciò significa che qualora di giungesse al termine di decadenza senza aver ultimato i lavori, occorrerà procedere a fare contezza di tutto quanto è stato fin lì pagato e realizzato e inoltre nel caso di bonus 110% fare anche un SAL, auspicando che il medesimo sia superiore al 30% dell’intero intervento, e detta spesa potrà usufruire delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta; le spese che invece saranno sostenute oltre la scadenza della normativa, si ritiene che debbano essere deducibili nei modi e nei termini tradizionali che conosciamo da oltre un decennio, senza applicare la cessione del credito o sconto in fattura.

Si ribadisce quindi che la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta o sconto in fattura spetterà solo se l’intervento sarà rientrato tra quelli di cui all’art. 119 D.L. 34/2020.

Cerchiamo di fare un esempio semplice.

Un proprietario unico di una villetta si attiva oggi per fare un intervento con importo totale spesa di 96.000 euro, così articolato:

  1. Super Ecobonus 110% che avrà la spesa di E. 80.000,00.
  2. Oltre a spese (che per il nostro esempio consideriamo non siano trainate) rientranti nel Bonus Ristrutturazione Edilizia al 50% per Euro 16.000,00.

Facciamo riferimento al termine previsto del 31 dicembre 2021, nel caso in cui il contribuente paghi e faccia eseguire interventi:

1) per E. 60.000,00 relativi al Super ecobonus entro fine anno, prima del 31 dicembre 2021 farà fare un SAL il quale, verificato il superamento del 30%, permetterà, previa asseverazione e visto, di poter avere lo sconto in fattura o il credito d’imposta pari al 110% sulla somma spesa.

Per la parte eccedente, che pagherà nel 2022 potrà comunque trasformare in credito d’imposta/sconto in fattura.

2) per E. 10.000,00 entro fine 2021 inerenti a spese per ristrutturazione rimandando il saldo di 6.000,00. nel 2022.

Per le restanti spese relative ad opere rientranti nel Bonus Ristrutturazione Edilizia 50% il contribuente potrà esercitare l’opzione di Cessione del Credito/Sconto in fattura di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 SOLO PER LA PARTE PAGATA NEL 2021, ma in assenza di proroghe le spese pagate nel 2022 potranno utilizzare soltanto la normale detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi con 10 rate annuali.

Conclusioni

Se da una parte legge 77/2020, così come modificata anche dal D.L. 59/2021, non obbliga a ultimare l’intervento entro i termini previsti dall’art. 119, in caso di lavori e pagamenti relativi ai Bonus Fiscali ordinari non ultimati entro le scadenze previste, qualora non ci siano interventi correttivi e/o integrativi da parte del legislatore è altrettanto necessario far presente che:

– non tutto il credito residuo andrà perduto, ma venendo a decadere l’“eccezionalità” della cessione del credito, si dovrà presumibilmente considerare che ad essere riconosciuta sarà esclusivamente la detrazione “ordinaria” relativa al tipo di intervento effettuato secondo le modalità ed i tempi ormai consolidati nell’ultimo ventennio (al netto anche delle proroghe relative proprio ai normali bonus fiscali edilizi);

– da un punto di vista sia economico e finanziario, è opportuno rendere edotto il contribuente sulla reale perdita che potrebbe trovarsi a sopportare nel caso in cui i tempi di lavoro o le proroghe annunciate o sperate non dovessero verificarsi.

– anche qualora i tempi di esecuzione sforino quelli per la detraibilità prevista per il Super bonus, affinché effettivamente la detrazione/credito d’imposta/sconto in fattura goduto non sia recuperabile dall’Agenzia delle Entrate, l’intervento dovrà ovviamente essere comunque completato rispettando tutti i presupposti previsti per la normativa ex art. 119 D.L. 34/2020 (per esempio il superamento delle 2 classi per l’efficientamento energetico).

Tutto quanto sin qui espresso impatta con un Decreto Semplificazioni 2021 appena varato, già ampiamente discusso dal Governo prima della sua approvazione e già oggetto di vaste critiche da parte dei tecnici.

Nel testo, oltre a varie e altre questioni, emerge la sostituzione dell’art. 13-ter che ha cambiato parzialmente e in modo discutibile le “carte in tavola” per l’accesso al Superbonus.

Anche qualora il D.L. “Semplificazioni” n. 77/2021 avesse colto nel segno, snellendo le procedure (e a quello che apprendo da massima parte dei Professionisti tecnici non sembra che così sia stato), davvero si crede che questo possa essere sufficiente a correggere lo scenario poco piacevole che plausibilmente potrebbe avvenire senza un correttivo normativo specificamente inerente all’articolo 121 del D.L. 34/2020?

Siamo in un periodo in cui tutti si chiedono come incentivare la domanda in una fase di sfiducia e incertezza, in questo settore un modo c’è già: l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito abbinati a tutti gli interventi di riqualificazione edilizia.

Per una volta che è stata concessa un’opzione realmente utile per tutti i contribuenti e per il paese, perché non valutare di metterla a sistema togliendole del tutto l’alea dell’eccezionalità?

Dott. Fabiana Nesi – Commercialista www.studionesi.it

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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