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In difetto di tale requisito non opera l’effetto estintivo del reato penale per gli abusi edilizi rilevanti

L’unica ipotesi di estinzione del reato penale di abuso edilizio è il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, senza altra eccezione.

Gli abusi edilizi urbanistici “pesanti” distinti all’art. 36 del DPR 380 colpiscono i seguenti interventi effettuati:

  • in assenza di permesso di costruire;
  • in difformità (totale o parziale) dal permesso di costruire;
  • in assenza di (Super)DIA/SCIA art. 22 c.3;
  • in difformità (totale o parziale) di (Super)DIA/SCIA art. 22 c.3;

Questi reati edilizi comportano sanzioni penali previste dall’art. 44 del T.U.E. Dpr 380/01, per i quali ti rimando a questo approfondimento.
L’estinzione di queste sanzioni penali interviene conseguentemente col rilascio in sanatoria del permesso di costruire. Per ottenere il PdC in sanatoria è assolutamente e inderogabilmente necessario il requisito della Doppia conformità urbanistica vigente:

  • sia al momento della presentazione della domanda del PdC in sanatoria;
  • sia al momento dell’abuso;

materia di reati urbanistici. La normativa vigente impone la cosiddetta “doppia conformità” in difetto della quale non interviene l’effetto estintivo (Cass. Pen. Sez. 3 n. 7405/2015, Sez. 3, n. 47402/2014), e ha ulteriormente ribadito che:

« in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria ».

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Per la Cassazione non opera l’estinzione del reato penale con la Sanatoria giurisprudenziale

La stessa Cassazione penale ha escluso anche la «possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica».

Questo è un aspetto importante in quanto, come sostenuto in un precedente articolo, il criterio della doppia conformità è saldamente collegato al criterio di legalità e regime penale dal T.U.E. Si precisa che fanno trattazione a parte le normative settoriali come paesaggistica, sismica, efficienza energetica, impianti e quant’altro.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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