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L’intera disciplina edilizia e urbanistica ruota attorno al concetto di carico urbanistico

Una sua definizione esplicita appare nel 2016 col Regolamento edilizio tipo

Prima di essa non era espressamente e sufficientemente esplicitato neppure nel testo unico per l’edilizia DPR 380/2001, seppur si faccia più volte riferimento.

Anche in questo blog ne abbiamo parlato molte volte (consulta qui), citato come riferimento dalla giurisprudenza. E’ giunta l’ora di analizzarne alcuni aspetti fondamentali

Partiamo dalla ultima definizione nazionale introdotta nel suddetto Reg. Edilizio Tipo emanato col DPCM del 20 ottobre 2016:

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

Per comprendere bene questa nozione, è necessario allora riportare la definizione di dotazione territoriale espressa nello stesso Regolamento:

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Dal punto di vista giuridico il Carico urbanistico è l’elemento spartiacque tra urbanistica rilevante ed edilizia minore

Infatti l’alterazione e la compromissione dell’assetto del territorio mediante abusi edilizi, anche sotto il profilo penale, ricorre alla nozione di carico urbanistico e al suo aggravamento

Un principio giuridico fondamentale in tal senso scaturisce dalla sentenza di Cassazione SU n. 12878/03 del 29 gennaio 2003, ripresa puntualmente in moltissime altre sentenze successive (tra le ultime Cass. Pen. V n. 38735 Anno 2017,  sez III n. 36104 del 5 ottobre 2011 e n. 34368/2017).

Questa sentenza riguarda principalmente una fattispecie relativa al sequestro preventivo di immobile abusivo, e in base ad esso viene affrontata e formulata la nozione di carico urbanistico, in particolare di aggravamento di esso.

La giurisprudenza conferma che i reati edilizi hanno natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, in genere sino al momento di completamento del manufatto; pertanto, pur cessata la permanenza, l’effetto lesivo del bene giuridico protetto perdura nel tempo, ma tale evenienza è comune chiaramente a tutti i reati, anche a quelli qualificati come istantanei, dai quali discendono pregiudizi spesso prolungati e più o meno irreparabili (Cassazione SU n. 12878/03).

Sotto altro profilo, va detto che la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l’interesse sostanzialmente tutelato nell’ambito dei reati edilizi è rappresentato dalla vigilanza e controllo del territorio mediante l’adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, bene questo esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni dell’ordinato ed equilibrato assetto e sviluppo territoriale in danno del benessere complessivo della collettività e della sua attività, il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente (v. così, in primo luogo, Cassazione, Sezioni unite 12.11.93, Borgia; e, poi, tra le altre: 4.4.95, Marano; 12.5.95, Di Pasquale).

Al riguardo la Corte di Cassazione ha fatto talora riferimento all’aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti che potrebbe essere provocato dal libero uso dell’immobile abusivo (Cassazione SU n. 12878/03).

Il concetto di carico urbanistico è uno spartiacque importante

Estratto dalla sentenza di Cassazione SU n. 12878/03.

«Questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cosiddetto primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/68 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone;

b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento;

c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione;

d) nell’esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 legge 47/1985 e art. 4 comma 7 legge 493/93) che non comportano la creazione di nuove superfici utili, ferma restando la destinazione dell’immobile;

e) nell’esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 legge 47/1985 e art. 4 legge 493/93). »

Anche la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel delineare il concetto

Il Consiglio di Stato nel rilevare e delineare i confini del carico urbanistico, ha indicato più volte il rapporto dell’aggravamento del fabbisogno degli standard urbanistici e dotazioni territoriali/infrastrutturali.

In particolare sul versante delle lottizzazioni abusive, anche immateriali, e ai cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, si fa riferimento allo stesso principio e concetto.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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