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La funzione dell’immobile si rapporta col contesto circostante e incide sul carico urbanistico

La questione emerge puntualmente quando si effettua il mutamento di destinazione d’uso e relativi effetti al contorno.

La funzione dell’immobile praticata effettivamente comporta quella che si chiama destinazione d’uso.

Facendo un basso gioco di parole, si potrebbe dire l’uso o funzione per cui è destinata, cioè la scopo per cui si è costruito tale fabbricato. Infatti, la destinazione d’uso è legata al doppio filo con il territorio circostante, urbanizzato o rurale che sia.

Infatti in entrambe queste due ipotesi, si forma una precisa relazione duale “singolo fabbricato vs intorno” e incidente sul reciproco rapporto.

Molto spesso le finalità d’utilizzo dell’immobile cambia, per cui si procede al mutamento di destinazione d’uso (qui tutti gli articoli in materia).

Questo rapporto duale della destinazione d’uso riguarda la parte “collettiva” dell’urbanistica.

E dai qui il salto agli standard urbanistici è breve, oserei dire automatico. In particolare il D.M. 1444/68 ha inciso notevolmente questo rapporto tra uso collettivo degli spazi con la proprietà privata.

A mio avviso questo rapporto si è consolidato, con una chiara forma, a partire con la L. 10/1977 e relativo regime oneroso della concessione edilizia.

Ma la questione sul cambio di destinazione d’uso non aveva ancora raggiunto piena maturità fintanto non si è arrivati alla promulgazione della legge sul condono edilizio L. 47/85 che, in sostanza, forniva alle regioni piena delega a legiferare tale ambito.

Da allora, alcuni dubbi su qual cambi di destinazione d’uso fossero onerosi o meno, o fossero soggetti a certi permessi o no, si è propagato fino ai giorni nostri.

Una novità, diciamo recente, è emersa nel 2014 e riguarda la regolamentazione sul cambio di destinazione urbanisticamente rilevante, che sintetizzo in questo video:

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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