Chiarimenti interpretativi su Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
La circolare 42 del Mibact chiarisce ancora gli ambiti applicativi del regolamento DPR 31/2017.
La Circolare applicativa MIBACT n. 42 del 21 luglio 2017 punta a chiarire alcune zone grigie del regolamento recante liberalizzazione e semplificazione di alcuni interventi da compiere in zone paesaggisticamente vincolate.
Scarica gratis la Circolare 42/2017
Le circolari vanno prese come buon riferimento, ma si tiene a puntualizzare che non vanno intese come fonti normative primarie o giurisprudenziali: per quest’ultime occorrerà attendere, magari meglio se attraversi modifiche correttive del principale provvedimento, il DPR 31/2017.
Come espresso in diversi articoli, il legislatore ha emanato dopo anni di attesa una riforma del regime di semplificazione della procedura di autorizzazione paesaggistica.
Si tratta di una riforma che ha integralmente sostituito il previgente DPR 139/2010 col nuovo DPR 31/2017, il quale ha essenzialmente precisato e diversificato due distinti regimi di paesaggistica “libera” e di procedura autorizzatoria semplificata, che vanno ad affiancare la previgente autorizzazione paesaggistica ordinaria del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004.
La nuova circolare 42 del Mibact si va ad aggiungere, ed in certi sensi, ad integrare la precedente Circolare 15/2017.
Questa nuova circolare affronta molte tematiche e aspetti già considerati durante l’esposizione del nostro Commentario alla Riforma di semplificazione DPR 31/2017 (puoi acquistarlo qui) e sul quale il Mibact ha voluto prendere posizione.
La Circolare 42/2017 affronta diversi punti, molti dei quali condivisibili, altri invece meritano approfondimento.
Individuazione categorie interventi previsti dall’Allegato A (esenti da autorizzazioni).
Sul punto la circolare analizza il presupposto fondamentale, ovvero la natura del vincolo e la differenziazione da quelli ricadenti in aree sottoposti a vincolo paesaggistico ex art 136 del Codice dei Beni culturali (d’ora in avanti Codice). Interessante l’analisi della circolare relativamente al raccordo con la categoria di aree vincolate di cui alla lettera D del comma 1 art. 136 del Codice.
Altro aspetto già sollevato nel nostro corso online sul DPR 31/2017 è l’oggettiva difficoltà a scegliere la classificazione dell’intervento, se assoggettabile all’esenzione o meno dal regime semplificato.
Ci sono infatti molti termini e definizioni negli Allegati A e B del DPR 31/2017 che, pur essendo in un’ottica di semplificazione, lasciano ampi margini di discrezionalità da ambo le parti (cittadino interessato e Pubblica Amministrazione).
Un caso tra i tanti è la rubrica n. 2 dell’Allegato A, quando si riferisce al rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali di finitura o di rivestimento, ecc.
Essendoci diverse sacco di incertezza applicativa e sacche di possibile diversa discrezionalità, a tratti ampie, è ovvio che si ingenera il rischio su chi sceglie un regime amministrativo piuttosto che un altro.
Altra riflessione della Circolare, assai interessante e già analizzata da noi nel Commentario, solleva il maggior rischio sopratutto quando l’intervento edilizio in zona vincolata paesaggisticamente, non è soggetto ad alcun titolo abilitativo edilizio o di comunicazione (CILA).
Vi è il concreto rischio che il cittadino, mal consigliato da “professionisti” del settore, consideri automaticamente esentato anche paesaggisticamente un intervento edilizio rientrante nella c.d. Edilizia libera (esentata anche da CILA), quando invece sono regimi disgiunti tra loro.
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Ente responsabile della verifica e corretta individuazione del regime riguardo l’intervento soggetto a regime semplificato.
Secondo la Circolare, spetta ad entrambe le PA competenti la verifica circa la corretta individuazione della tipologia di intervento proposta dal privato, in particolare per le tipologie di intervento indicate nell’Allegato B del DPR 31/2017.
In questo caso, oltre all’ente procedente al rilascio dell’Autorizzazione (regione o enti delegati), spetta anche alla competente Soprintendenza tale decisione in luogo del regime di co-decisione (art. 3 L. 241/1990) applicabile a tutti i procedimenti amministrativi.
Si arriva però all’iter in cui l’istanza di autorizzazione semplificata debba subire due filtri in serie, prima quello dell’ente procedente, e poi anche la Soprintendenza, i quali hanno la facoltà di ritenere idonea la classificazione dell’intervento o di proporre ciascuno lo “sclassamento” per esenzione riconsiderandolo in Allegato A. Sarà un bel dilemma vedere operare in serie due PA su tale argomento.
Dubbio sulla corrette individuazione della tipologia di vincolo di Notevole interesse pubblico.
La Riforma si è letteralmente dimenticata la questione delle Bellezze panoramiche e dei complessi di immobili aventi valore estetico tradizionale inclusi i centri e nuclei storici, già previste dalla L. 1497/1939 ed oggi inquadrate nelle lettere C e D del comma 1 art. 136 del Codice: esse richiedono quindi una attenta valutazione per essere individuate giuridicamente e connesse alla tipologia di vincolo prevista dal Codice.
La stessa circolare ritiene difficile prevenire in via interpretativa a collegare la semplificazione col vincolo effettivamente applicato sul bene immobile.
Nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale.
La circolare enfatizza un’aspetto che, dal mio punto di visto, ritenevo scontato: la distinzione degli immobili privi di interesse storico-architettonico o storico testimoniale e situati o meno in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 c.1 lett. C del Codice ai fini dell’inquadramento in Allegato A o B del DPR 31/2017.
In questa fattispecie la circolare sottolinea l’erroneità della tesi in cui all’interno di queste perimetrazioni rivestirebbero il suddetto interesse solo gli immobili sottoposto al vincolo/tutela “monumentale” di cui alla parte II del Codice (ex L. 1089/39).
In tal senso, tale tesi porterebbe a svuotare gli obbiettivi prefissati dalla semplificazione, oltre che a divenire incongruente e in contrasto con gli immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice stesso.
Molti e altri punti sono analizzati puntualmente nella Circolare 42/2017, per la quale si consiglia attenta lettura.
Per maggiori analisi consigliamo l’acquisto del corso integrale sulla Riforma della Paesaggistica semplificata, comprensiva appunto del Commentario (acquista dal catalogo).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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