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Inizio lavori e validità quinquennale dipendono dalla piena efficacia dei permessi e titoli edilizi di ambito comunale.

Come se ci fossa una specie di “saldatura” tra l’efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica e i vari Permessi di costruire, SCIA e CILA; il discorso non si pone invece nei casi in cui le opere sono compiute in edilizia libera.

Partiamo dall’analisi della procedura di autorizzazione paesaggistica “ordinaria” prevista dall’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, nella versione modificata dal D.L. 83/2014 convertito con modifiche dalla L. 106/2014:

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione e’ efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

L’ultimo periodo (in grassetto) è stato aggiunto proprio dal D.L. 83/2014, allo scopo di far combaciare il più possibile i rispettivi tempi di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica quinquennale, con quelli generalmente previsti dai titoli abilitativi edilizi che si presentano in Comune:

Per la CILA occorre fare un ragionamento a parte, in quanto l’attuale ordinamento nazionale non prevede una durata di efficacia, o comunque un termine massimo entro il quale inviare la comunicazione di fine lavori (quando dovuta, peraltro). Personalmente consiglio di non sforare comunque gli analoghi tre anni previsti per PdC e SCIA, in via almeno prudenziale.

Decorrenza efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica condizionata al titolo edilizio comunale

L’ultimo periodo del c.4 art. 146 del Codice pone una condizione assai netta, e richiede attenta valutazione della sequenza temporale di sovrapposizione tra i diversi titoli di natura paesaggistica e urbanistica.

Infatti non si sta parlando di dichiarazione inizio lavori, bensì di efficacia dell’Autorizzazione Paesaggistica, cioè di sua validità per le opere oggetto di richiesta.
L’efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica si attiva con l’omologa efficacia del titolo abilitativo ai fini urbanistico edilizi.

Esempio sequenza:

01 settembre  2020: rilascio Autorizzazione Paesaggistica (inefficace da sola)

15 ottobre 2020: rilascio Permesso di Costruire e sua efficacia

15 ottobre 2020: decorrenza efficacia Autorizzazione paesaggistica

Questa sequenza va anche vista nell’attuale regime di concentrazione delle procedure amministrative, soprattutto dopo la riforma operata dal D.Lgs. 222/2016 (Decreto ‘SCIA 2’).
Con questo nuovo regime si concentrano le procedure amministrative “slegate” o scoordinate tra loro facendole veicolare unicamente dallo Sportello Unico Edilizia comunale.

Certamente l’analisi dell’effettiva decorrenza di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica riveste molta importanza, e va sempre considerata anche posteriormente al D.Lgs. 222/2016.

Inutile ricordare che il rilascio del Permesso di Costruire, così come l’efficacia della SCIA e CILA, è condizionato alla presenza di vari presupposti, tra cui l’avvenuto rilascio dei vari nulla osta, pareri o autorizzazioni comunque denominate. Questo principio normativo dei titoli edilizi resta fermo, e ne esce ancora più rafforzato dall’art. 146 c.4 del Codice.

Il problema si pone tuttavia quando il titolo edilizio viene annullato o dichiarato inefficace, e tale circostanza si ripercuote sulla validità della parallela autorizzazione paesaggistica; infatti quest’ultima ha una efficacia (o una “esistenza) condizionata in maniera reciproca col titolo abilitativo edilizio. Rinvio all’interessante lettura della sentenza TAR Bari n. 1447/2019.

Se decade il titolo abilitativo edilizio (comunale), cade anche l’autorizzazione paesaggistica. E ciò significa che sono enormi guai perché l’intervento edilizio, ancorché precedentemente autorizzato ai fini paesaggistici, rischia di diventare all’improvviso un’opera compiuta in assenza di titolo edilizio nonché paesaggistico.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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