Dalla sanabilità dell'Allegato B tardivo alle varianti CILAS, confermate molte novità sulla Cessione credito e Superbonus
La Circolare AdE 33/E 2022 potrebbe aver aperto uno spiraglio per regolarizzare la mancata presentazione dell’asseverazione sismabonus
Facciamo una riflessione molto interessante e utile per coloro che hanno presentato l’allegato B tardivamente, cioè oltre i termini previsti dal DM MIT 58/2017 e DM MIT 329/2020. Sono quelle situazioni in cui l’asseverazione del Sismabonus non risulta ancora presentata, oppure depositata successivamente a:
- Richiesta permesso di costruire;
- Presentazione SCIA;
- e comunque oltre l’inizio lavori, come condizione residuale (CILA e CILAS).
Premesso che esistano alcune possibili ipotesi di presentazione tardiva/mancanza dell’Allegato B accennate in precedente approfondimento, affrontiamo di seguito il possibile spiraglio aperto dalla Circolare 33/E del 6 ottobre 2022.
Quando è obbligo presentare l’asseverazione nel Sismabonus
La versione vigente del DM MIT 58/2017 descrive modalità e obbligo di deposito delle varie asseverazioni del Sismabonus, da redigersi a cura dei rispettivi professionisti strutturali. I moduli su cui devono redigerle sono allegati come segue, tralasciando le previgenti versioni normative:
DM MIT n. 58/2017 (sismabonus ordinario): Allegato B – progettista strutturale
DM MIT 329/2020 (Sismabonus 110%):
- Allegato B – progettista strutturale
- Allegato B-1 – direttore lavori strutturale
- Allegato B-2 – collaudatore (ove previsto)
- Allegato 1-SAL – direttore lavori
La presentazione di questi documenti asseverati deve esclusivamente avvenire allo Sportello Unico Edilizia (comunale), secondo quanto dispone l’art. 3 del DM 58/2017.
Purtroppo la mancata o tardiva presentazione dell’Allegato B nei termini previsti dal DM 58/2017 comporta l’esclusione dai benefici fiscali del Sismabonus, ordinario o super che sia; gli interpelli parlano chiaro. E il divieto di deposito tardivo non è tassativamente ammesso neanche ad integrazione della pratica edilizia, oppure con varianti successive.
Al momento non è contemplato un rimedio normativo al deposito dell’Allegato B successivo al rilascio del Permesso di costruire, SCIA, CILA e CILAS (e comunque oltre l’inizio lavori).
La Circolare 33/E e la remissione in bonis
La recente Circolare 33/E del 6 ottobre 2022 (in versione già rettificata) potrebbe aver aperto una possibile via d’uscita, riconoscendo l’applicazione del rimedio formale della “remissione in bonus”, assieme ad altre modalità di correttazione e integrazione ammesse per opzione di sconto in fattura o cessione credito.
Relativamente al paragrafo 5.4 sulla remissione in bonis, cioè la possibilità di regolarizzare il solo aspetto formale per mancata o tardiva comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 DL 34/2020.
Intanto questa possibilità è da valutarsi caso per caso, e sulla base di tutte le seguenti condizioni essenziali indicate nella stessa Circolare:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro)
Per maggiori dettagli ti propongo anche la visione del video commento:
Conclusioni e consigli
Concordando con altri esperti autorevoli, ritengo che tale procedura potrebbe essere applicabile anche al “recupero” della tardiva presentazione Allegato B nel Sismabonus.
Il condizionale è fortemente d’obbligo, perche se da una parte non si intravedono motivi ostativi a questa tesi, al momento non risultano neanche casi precedenti.
Inoltre come suggeritomi da esperti fiscalisti, occorrerà valutare caso per caso e comunque è una procedura complessa. Infatti, si ripete, che il contribuente dovrebbe essersi comportato coerentemente alla normativa e con tutti i requisiti. Già questo punto potrebbe essere sufficiente a chiudere col piccolo spiraglio aperto con la Circolare 33/E.
Per cui freniamo gli entusiasmi, fintanto non ci sarà una formale conferma da parte fiscale.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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