In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Ennesima procedura regionale cassata per incostituzionalità in materia di autorizzazione antisismica
A volte mi domando se i legislatori regionali siano all’altezza del loro compito.
Non so neppure se agiscano per colpa o dolo. Resta il fatto che, ancora una volta, la norma regionale finalizzata a semplificare la procedura autorizzativa delle opere strutturali in zone sismiche viene cassata per vizi di incostituzionalità.
Mi riferisco al fatto che alcune regioni, nell’apprezzato tentativo di velocizzare e snellire l’iter, promulgano leggi che introducono procedure di deposito strutturale presso gli uffici tecnici regionali (ex Genio Civile, ndr) in luogo dell’autorizzazione rilasciata prescritta a livello nazionale.
L’ultima decisione della Consulta n. 60/2017, depositata i 24 marzo 2017, riguarda la regione Abruzzo e i suoi provvedimenti L.R. 12/2015 e 28/2011, mediante i quali veniva esclusa la procedura di autorizzazione strutturale per le varianti al progetto originario presentate in corso d’opera; in questo modo non risulterebbero più incluse tra gli interventi edilizi soggetti alla autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 del TUE, dovendosi ritenere quest’ultima passaggio imprescindibile per tutti gli interventi in zone sismiche diverse da quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all’art 83 dello stesso testo unico.
Secondo questo costante indirizzo, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di dichiarare costituzionalmente illegittime analoghe disposizioni emanate da altre Regioni, finalizzate a sottrarre ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento (sentenze n. 300 del 2013, n. 64 del 2013, n. 272/2016).
Anche la Cassazione Penale sposa a pieno questo indirizzo, come già evidenziato in altri articoli pubblicati.
La Corte Costituzionale prosegue nell’argomentazione evidenziando che assume rilievo fondamentale il disposto di cui all’art. 94 del TUE – parametro principalmente evidenziato dalla censura in oggetto – in forza del quale, nelle zone classificate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione», così da costituire evidenze volontà dell’intento unificatore della legislazione statale.
Essa infatti è palesemente orientata ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (cit. sentenza n. 182 del 2006).
Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Consulta, le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all’ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti la tutela dell’incolumità pubblica (in termini la sentenza n. 167 del 2014).
In sostanza la normativa antisismica nazionale ha natura prevalente su quelle regionali
In coerenza, la Consulta ha ritenuto che in materia antisismica assumono valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel TUE che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico (in termini la sentenza n. 282 del 2016, la sentenza n. 300 del 2013 e quella n. 182 del 2006).
Quindi, cari legislatori regionali, è il caso che iniziate a proporre progetti di semplificazione direttamente al Parlamento, perchè la legislazione concorrente non è la strada giusta da percorrere, fintanto vige questo “strano” Titolo V che fa corti circuiti da molte parti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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