Le due definizioni normative convivono insieme, ma indipendenti l’una dall’altra, almeno in apparenza
La non veridicità dei requisiti e fatti richiesti nelle dichiarazioni sostitutive integrano reato anche per prove testimoniali
In passato l’uso delle prove testimoniali per dichiarare l’esistenza di un manufatto ad una certa epoca era frequente, e avveniva anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscrivendo con autenticazione della firma.
Pensiamo ad esempio alle dichiarazioni sostitutive rese e allegate all’interno di domande di sanatorie edilizie, condono o nei contenziosi giudiziari penali e amministrativi. Più comunemente vengono sottoscritte da persone conoscenti, parenti o anziani del luogo, quali soggetti “vicini” all’oggetto di testimonianza coi propri ricordi.
Intanto bisogna premettere che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4722/2022 ha confermato che non è possibile attribuire rilievo alle prove testimoniali, anche se rese in altro processo e negli atti cristallizzati in esso.
Infatti la dichiarazione sostitutiva inerente all’esistenza o ultimazione dell’immobile a certe epoche va supportata da validi riscontri, anche indiziari, purché altamente probanti. Per questo è necessario che l’interessato, quanto i soggetti testimoni dichiaranti, debbano sincerarsi con precisione dell’effettiva data o epoca di esecuzione degli interventi.
In caso contrario oltre a rischiare di perdere i benefici ottenuti e di vedersi negare la regolarizzazione dell’immobile, incorre verso sanzione penale per reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale).
Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2809/2019 viene ribadito che “La prova dell’epoca di costruzione di un edificio o dei lavori relativi alla sua trasformazione può esser fornita sia per tabulas (testamenti, atti pubblici di trasferimento della proprietà, estratti catastali, licenze di agibilità, contabilità d’impresa, ecc.), sia con prove tecniche (saggi e ispezioni in situ, che consentano una datazione sulla base delle tecniche costruttive utilizzate) e persino tramite testimonianze giurate o elementi indiziari o presuntivi.“
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Conseguenze e sanzioni penali per mancata veridicità
Sottoscrivere dichiarazioni attestanti l’epoca di ultimazione di un manufatto comporta notevoli responsabilità, e in particolare qualora non dovessero risultare corrispondenti a verità.
Ecco perchè raccomando molta cautela ai proprietari e a tutte le persone che si prestano a sottoscrivere dichiarazioni sostitutive con molta facilità, senza sincerarsi se la circostanza dichiarata corrisponda a verità o meno.
L’idoneità ad integrare il delitto di cui all’art. 483 codice penale delle false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di titoli edilizi (anche in sanatoria), contenute in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deriva dal fatto che tali dichiarazioni producono immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico (Cass. Pen. n. 22779/2021).
Più dettagliatamente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta con firma autentica contiene un’attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (l’esistenza di un manufatto in una certa epoca in determinate condizioni di luogo), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 483 codice penale.
Conclusioni e consigli
Ecco perchè occorre ponderare bene il valore e la veridicità delle dichiarazioni rese per immobili “Ante ‘67”, cioè per attestare la preesistenza dell’immobile al 1° settembre 1967, e per qualsiasi epoca di ultimazione delle opere.
E tanto vale allora verificare e acquisire elementi e documenti con valenza probante di tali circostanze, preferendo quest’ultime a qualsiasi semplice dichiarazione sostitutiva.
Al massimo la dichiarazione può diventare una presa d’atto a rafforzare e chiarire il valore probante dell’informazione contenuta in esso, ad esempio l’esistenza del manufatto testimoniata da una foto aerea con data certa. L’aerofotogrammetria rimane senza dubbio un valido strumento per dimostrare lo Stato Legittimo dell’immobile e la sua conformità urbanistica.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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