Permesso di Costruire e similari possono essere annullati anche oltre i termini per carenze di presupposti specifici
La tutela del territorio e ripristino della legalità violata sono interessi pubblici sufficienti per impedire l’affidamento del privato
Il decorso del tempo non comporta “prescrizioni” dell’attività di repressione e sanzionamento degli illeciti
Ipotizziamo che per un immobile sia stato rilasciato un atto abilitativo, come una concessione edilizia o permesso di costruire, in base all’epoca di rilascio.
Ipotizziamo pure che il rilascio del titolo sia avvenuto sulla base di circostanze di fatto non rispondenti al vero, cioè in grado di trarre in inganno la Pubblica Amministrazione.
Potrebbe essere, ad esempio, una falsa rappresentazione dello stato legittimo dell’immobile, il cosiddetto “stato attuale” da cui partire col progetto.
Sulla base dei principi emersi dalla celebre sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017 del Consiglio di Stato, in questi casi:
<<l’onere di motivare circa l’interesse pubblico che giustifica l’annullamento è di regola soddisfatto con il semplice richiamo alle circostanze di fatto e alle norme di diritto violate, dato che si tratta di proteggere interessi pubblici autoevidenti come quelli relativi alla tutela del territorio, e tenuto conto del fatto che non è ravvisabile alcun affidamento a favore del privato.>>
In certi casi annullamento del titolo è giustificato anche a molti anni di distanza
Non si configura come presunta tardività dell’intervento repressivo neppure per casi risalenti al periodo 2005-2015, cioè posteriori alla versione originaria dell’art. 21 novies L. 241/90.
In quel periodo infatti vigeva il termine non precisato entro il quale la PA poteva intervenire con l’annullamento in autotutela, purché termine “ragionevole”.
Tuttavia, secondo la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria, l’annullamento può avvenire anche a distanza dei famigerati 18 mesi istituiti dalle riforme Madia.
A prescindere da tutto la PA deve motivare adeguatamente l’annullamento
Ogni procedimento di annullamento è fondato sulla motivazione, che deve essere adeguata e in grado di contemperare la contrapposizione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato.
Si tratta di un vero bilanciamento tra interessi contrapposti, sul quale la PA deve essere in grado di fornire adeguata giustificazione.
Tuttavia, l’affidamento del privato basato per titoli abilitativi ottenuti su falsa rappresentazione non è sufficiente a contrastare l’interesse pubblico del ripristino della legalità violata e tutela del territorio.
In sostanza, allo stato attuale non può esistere un meccanismo che comporta decadenza dell’azione repressiva da parte della PA a favore del privato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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