Permesso di Costruire e similari possono essere annullati anche oltre i termini per carenze di presupposti specifici
Il Comune può annullare in qualsiasi tempo il titolo edilizio rilasciato su elementi non falsi ma travisanti
Partiamo dalla fattispecie trattata dalla sentenza TAR Napoli n. 433/2024, relativa all’annullamento di un permesso rilasciato con un inquadramento urbanistico dell’area non corretto, dichiarando cioè solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato.
In tal caso l’articolo 21 nonies, comma 2-bis L. 241/90 deve essere interpretato quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi è consentito all’Amministrazione (Comune), che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90 (ridotto dai diciotto ai dodici mesi col D.L. 76/2020).
In materia di annullabilità dei permessi la giurisprudenza amministrativa ha attribuito importanza anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio. Ciò vale anche quando l’interessato abbia ottenuto un titolo edilizio in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale: la giurisprudenza aveva già ritenuto consentito alla P.A. esercitare il proprio potere di autotutela, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr. Cons. di Stato n. 9143/2023, n. 5262/2016 n. 39/2013).
Per quanto possa sembrare diversa la casistica rispetto ad altre, siamo sempre nell’ambito della stabilizzazione degli effetti giuridici dei titoli abilitativi e permessi edilizi rilasciati dal Comune, in particolare quando si consolida un legittimo affidamento nel privato o
Come già detto in precedente post, anche il notevole decorso del tempo non viene in soccorso di quei titoli abilitativi e permessi rilasciati sulla base di rappresentazioni non veritiere o false: in tali casi al Comune resta impregiudicato il potere di annullarlo anche oltre i fatidici dodici mesi, praticamente senza un termine. Volendo trovare una somiglianza normativa, esiste la possibilità di annullare la Concessione edilizia ottenuta in sanatoria per Condono, quando siano rilevanti le omissioni o inesattezze riscontrate, configurandosi dolosamente infedele.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- CILAS Superbonus presuppone (davvero) legittimità dell’immobile
- Centri storici, siti Unesco e vincoli culturali: condizioni e regole
- Truffa con immobile viziato da abusi edilizi sottaciuti
- Pergotenda, Edilizia libera requisiti e divieto chiusura (dopo Salva Casa)
- Preliminare di vendita, vincoli nascosti e risoluzione per inadempimento
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita