Dalla sanabilità dell'Allegato B tardivo alle varianti CILAS, confermate molte novità sulla Cessione credito e Superbonus
Il DM MIT 58/2017 lascia margini interpretativi sull’Allegato B e rischiare il deposito tardivo.
Sappiamo bene che l’assenza della asseverazione impedisce l’accesso ai bonus antisismici e il deposito tardivo non è ammesso.
Forse, e ripeto forse, potrebbe esserci un possibile rimedio con la “remissione in bonus“, ma è una strada nuova e inesplorata aperta dalla Circolare 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, valevole per le comunicazioni fiscali.
Prima di evitare rischi di deposito tardivo dell’Allegato B, occorre ricordare che esistono poche casistiche di presentazione tardiva dell’Allegato B, cioè successivamente al deposito della pratica edilizia o rilascio del Permesso di costruire, e magari coi lavori già avviati. L’esempio classico potrebbe essere la riclassificazione sismica di un Comune dalla classe 4 (esclusa per legge dal sismabonus) alla classe 3, vedasi interpello n. 481/2021.
Resta però da capire quale sia il momento utile o ultimo, entro il quale depositare l’Allegato B (asseverazione del Sismabonus ai sensi del DM MIT 58/2017), e in base a quali pratiche edilizie di Permesso di Costruire, SCIA (ordinaria o alternativa) o CILAS:
- al momento della presentazione della pratica edilizia;
- entro il momento di inizio lavori (formale o sostanziale, poi?);
Ciò diventa importante quando si avvicinano le scadenze delle pratiche edilizie legate ai bonus edilizi.
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La norma non è chiara: entro deposito di pratica edilizia o entro inizio lavori?
Dalla lettura dell’art. 3 comma 3 DM MIT 58/2017 si evince la presenza di due distinti momenti/eventi legati al deposito dell’Allegato B:
- Al momento della presentazione SCIA o istanza Permesso di costruire
- Tempestivamente, e comunque prima dell’inizio lavori
Questi due momenti sembra apparire in contraddizione tra loro se facciamo diverse interpretazioni.
Per capire meglio, vediamo allora quali sono i possibili scenari interpretativi e applicativi del Decreto Ministeriale MIT n. 58/2017, di cui riporto l’evoluzione normativa dell’art. 3 comma 3 (riguardante il momento di presentazione):
DM n. MIT 58/2017 del 28/02/2017 Art. 3 comma 3 TESTO ORIGINARIO
3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.
DM n. MIT 58/2017 coordinato DM MIT n. 24 del 09/01/2020 TESTO VIGENTE
3. Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Deposito o autorizzazione strutturale ex Genio Civile anteriore alla CILAS, SCIA e Permesso
Nel modulo dell’Allegato B (con alcune differenze tra versione sismabonus ordinaria o super-sismabonus) occorre asseverare una serie di condizioni e requisiti ove imposti dalla normativa:
- possesso dei requisiti richiesti art. 3 del relativo Decreto ministeriale
- classificazione rischio sismico (ante e post opera)
- estremi deposito/autorizzazione all’ex Genio Civile (cioè competenti uffici tecnici regionali)
- effetti e risultati intervento
- possesso polizza assicurativa ai sensi art. 119 c.14 DL 34/2020
- ammontare e congruità lavori stimata con prezzario
- ecc
Nel modulo Allegato B si nota bene il campo degli estremi di deposito/autorizzazione sismica presso i competenti uffici tecnici regionali ex Genio Civile.
In molti si domandano se sia possibile presentare le pratiche antisismiche all’ex G.C. prima di aver presentato le pratiche edilizie in Comune quali CILAS, SCIA e Permesso: risposta affermativa; in questo modo si ottengono anche gli estremi della pratica strutturale da indicare nell’Allegato B, la quale va consegnata assieme al progetto strutturale nella relativa pratica edilizia.
Chiaramente ciò deve avvenire “conformemente alle disposizioni regionali” (cfr art. 3 DM MIT 28/2017), quindi i portali di caricamento telematico delle pratiche antisismiche dovrebbero già prevedere questa modalità.
C’è anche un altro aspetto interessante che i riguarda la menzione dei “successivi adempimenti” indicati nell’art. 3 comma 3 DM MIT 58/2017: possiamo immaginare che facciano riferimento ai successivi adempimenti relativi a varianti strutturali successive, anche sostanziali.
In Toscana per esempio col sistema telematico regionale Portos è possibile effettuarlo, tuttavia è possibile che in un’altra regione sia tassativamente preceduta dal deposito delle pratiche urbanistiche CILAS, SCIA e Permesso di costruire in Comune.
Tre scenari interpretativi: quando presentare l’Allegato B
Detto ciò, la presenza di due momenti indicati per depositare l’asseverazione Allegato B può lasciare dubbi su quale momento “ultimo” scegliere, ecco che allora si profilano i POSSIBILI SCENARI INTERPRETATIVI:
• Alternativa: possibilità di scelta del momento di deposito SCIA/Permesso di costruire oppure entro l’inizio lavori, in tutti i casi (anche CILAS);
• Residuale: vale soltanto in casi diversi da SCIA o Permesso di costruire, cioè CILAS;
• Perentoria (contraddizione): il primo momento deposito SCIA/Permesso di costruire esclude la seconda alternativa;
Visto il silenzio di interpelli, circolari o altro sul punto, è più cautelativo scegliere l’approccio “perentorio“, e volendo lo stesso dicasi per CILA Superbonus.
Non mi risultano infatti chiarimenti espressi su tale questione; mi viene da pensare o sperare che prevalga la linea “alternativa”, consentendo la possibilità di considerare corretto il deposito prima dell’inizio dei lavori.
La questione diventa rilevante sopratutto in vista della scadenza del 25 novembre 2022 imposta dal Decreto Aiuti-quater DL 176/2022.
In questo video youtube ho espresso un approfondimento utile:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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