Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
La giurisprudenza equipara le lamelle orientabili a copertura anche se apribile
Vedo passare l’inserzione pubblicitaria che promette l‘installazione senza permessi della pergola bioclimatica, che di pergola ha ben poco.
Già tante volte avrai letto nel blog che la pergola (o pergolato) è un elemento edilizio amovibile, destinato a sostenere piante per una finalità di ombreggiamento e priva di copertura.
Qualcuno pensa che installare sistemi di coperture mobili con alette ruotanti e orientabili sopra le pergole configuri edilizia libera; e già che c’è, aggiunge pure le vetrate mobili per consentire chiusure parziali o totali dello stesso manufatto dotato di copertura variabile.
In questo post non parlerò di quelle casistiche di coperture con lamelle totalmente retrattili, come se fossero una tenda a rullo, ma soltanto delle alette rotanti attorno ad aste/cerniere fisse.
Premesso che tale tipologia di intervento (copertura con alette di spazi e pergole) non è contemplata nel Glossario Edilizia Libera 2018, la giurisprudenza amministrativa ha già ribadito più volte che la loro installazione configura tettoia, pertanto costituisce volumetria soggetta a titolo abilitativo (permesso di costruire).
Vediamo i vari casi, e relative sentenze di riferimento.
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Distinzione tra pergotenda e copertura “propria”
Una serie di lamelle o alette ruotabili di qualsiasi materiale, poste distanziate tra di loro, permette di ottenere lo stesso effetto di copertura permanente della tettoia, anche se su richiesta e potenzialmente apribile a comando manuale o meccanico.
E’ sufficiente la potenziale chiusura ad escluderne la natura o assimilazione a pergotenda.
Affinché si possa definire pergotenda* è necessario che l’opera per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve quindi trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che:
- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”.
*(così Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2019, n. 4472; VI, 03/04/2019, n. 2206; in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n.4177; Cons. Stato, Sez. VI, 25 dicembre 2017 n. 306, Id., Sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).
Infatti per avere una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (TAR Roma n. 1117/2023, Cons. Stato Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17 maggio 2022, n. 3332; II, 16/06/2022, n.1710; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 31/10/2022, n. 715).
Da questo principio emerge lo spartiacque: se le lamelle/alette sono totalmente ritraibili da una parte “come se fosse una tenda a rullo”, allora l’equivalenza pergotenda ci può stare.
Ma quando le alette frangisole e lamelle varie non sono retrattili, bensì fisse perchè incernierate o imperniate ad un telaio (tipo appunto le pergole), allora non regge l’equivalenza a pergotenda.
Alette orientabili fisse e natura di tettoia
La recente giurisprudenza amministrava ha confermato che in assenza delle condizioni essenziali di pergotenda, il sistema di alette orientabili fisse (e non retraibili/impacchettabili completamente) configura tettoia vera e propria (TAR Lazio 1117/2023).
In quanto vera e propria pergola bioclimatica a lamelle orientabili, non è assimilabile a un pergolato, né a una pergotenda; e ciò in quanto nelle definizioni del Regolamento edilizio tipo e nel regime di edilizia libera, ai sensi del Glossario approvato con Decreto M.I.T. del 2 marzo 2018, non vi è la tettoia, né la pergola bioclimatica (TAR Bari 1562/2022).
La struttura così realizzata diviene assimilabile a una tettoia in quanto permette, attraverso un meccanismo, di trasformarsi in una copertura continua.
In presenza delle alette frangisole rotanti a comando elettromeccanico, con possibilità di allinearsi creando una copertura continua dall’alto, è possibile affermare che la struttura realizzata sia una “pergola bioclimatica orientabile” che non può essere assimilata al pergolato, né alla pergotenda, bensì alla tettoia (TAR Bari 1562/2022).
La tettoia incide sull’assetto edilizio preesistente e non può essere ammessa neppure in manutenzione straordinaria, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico ma nell’aggiunta di un elemento strutturale all’edificio. Al contrario, si configura aumento di volumetria o superficie utile.
Quando invece la realizzazione di elemento edilizio coperto con alette frangisole orientabili, viene affiancata da vetrate laterali scorrevoli “a pacchetto”, esso configura veranda per il solo fatto che nella versione chiusa assolve alle funzioni di veranda idonea a ospitare permanentemente persone (TAR Genova 862/2022).
Sulla necessità dei permessi edilizi e caratteristiche della tettoia, segnalo apposito video commento sul mio canale YouTube.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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