Deroga altezza minima locali abitabili ottenibile a certe condizioni
Anche l’Agibilità col decreto ‘Scia 2’ subisce una radicale mutazione genetica diventando un’autocertificazione tecnica
Cambio epocale anche per la procedura che abilita l’utilizzo di immobili conseguenti a interventi sostanziali.
Col Decreto attuativo 25 novembre 2016, n. 222 viene sostituita la procedura del rilascio di Agibilità, che veniva emessa dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio tecnico comunali ai sensi degli articoli 24 e 25 del DPR 380/01.
A partire dall’entrata in vigore del decreto (11/12/2016) la procedura che renderà agibile un’immobile o parti di esse passerà anch’essa a regime comunicativo, e sarà attestata mediante Segnalazione Certificata.
Tutte le novità del Decreto attuativo 222/2016
Secondo il decreto (il mio commento) la sua attestazione sarà necessario presentare allo sportello unico per l’edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle seguenti condizioni di:
- sicurezza;
- igiene;
- salubrità;
- risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
La nuova Agibilità sarà attestata sotto l’alta responsabilità di professionista tecnico
Secondo la nuova norma prevista dal decreto, la Segnalazione Certificata di Agibilità dovrà essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento dal titolare del permesso di costruire o soggetto che ha presentato la SCIA.
La mancata presentazione della Segnalazione di Agibilità secondo le condizioni di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Penso che questo regime sanzionatorio valevole sia nelle ipotesi di decorrenza del termine di quindici giorni, sia per la mancata presentazione conseguenti a interventi che comportano alterazioni alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Ed è molto incerto delimitare con precisione il confine di questi requisiti igienico sanitari.
Per esempio, il rifacimento integrale di un impianto elettrico o termico comporterà obbligo di presentare di nuovo una Agibilità segnalata ?
Ritengo che la nuova Agibilità debba essere presentata anche per interventi sostanziali compiuti con CILA, vedi frazionamento in edilizia libera
La nuova procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità può essere attestata per:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché:
- funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio
- siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse;
- collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano:
- completate e collaudate le opere strutturali connesse;
- certificati gli impianti;
- completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La segnalazione certificata di Agibilità è corredata dalla seguente documentazione:
- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico;
- certificato di collaudo statico ovvero di dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per interventi locali sulle costruzioni esistenti definiti da NTC;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
In seguito alla presentazione della nuova Agibilità possono esserci verifiche a campione da enti pubblici
L’utilizzo degli immobili oggetto di Segnalazione Certificata di Agibilità potrà avere inizio contestualmente al deposito di essa.
Alle Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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