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Il Consiglio di Stato interviene sull’adeguatezza delle riprese fotografiche per ordinanze di demolizione

Dimostrare la presenza o meno di opere illecite o difformi rispetto ad una certa data può essere complesso per diverse ragioni, in particolare per i possibili limiti provenienti dall’aerofotogrammetria:

  • carenza riprese fotografiche al periodo di interesse;
  • scarsa copertura delle strisciate sulla zona;
  • altezza eccessiva dello scatto;
  • insufficiente risoluzione o nitidezza;
  • condizioni ambientali non idonee;
  • ecc

Potrei andare avanti ancora con ulteriori condizioni che pregiudicano la ricerca della consistenza dei manufatti, per verificare appunto la conformità urbanistica e lo Stato Legittimo (vedi approfondimento).

Tra l’altro ti vorrei ricordare che le ripreso fotografiche sono state espressamente inserite nella definizione di Stato Legittimo immobiliare di cui all’art. 9-bis comma 1-bis del D.P.R. 380/01; la modifica normativa è avvenuta col Decreto n. 76/2020 “Semplificazioni”.

INDICE: AEROFOTO PER ABUSI EDILIZI E CONFORMITA’ URBANISTICA

Resta il fatto che l’incertezza interpretativa delle foto aeree disponibili per quell’area alla relativa epoca di riferimento non giova a nessuno, infatti:

  • il cittadino deve comprovare la preesistenza di opere o manufatti ad una certa epoca;
  • Pubblica Amministrazione deve contestare con ordinanze di demolizione le opere ritenute illegittime;

Entrambe le due parti contrapposte devono motivare e giustificare le proprie azioni, e l’incertezza interpretativa delle aerofoto può creare difficoltà ad entrambi, proprio perchè condizionato a margini di valutazione discrezionale del consulente tecnico.

Provvedimenti sanzionatori e repressivi, richiedono adeguato approfondimento nell’istruttoria

In passato ho già parlato di questo aspetto, e dell’incertezza derivante dalla interpretazione aerofotogrammetrica, soprattutto quando è il cittadino a dover dimostrare la propria tesi difensiva.

La difficoltà cresce quando si cercano documenti e riprese aerofotogrammetriche per epoche urbanistiche lontane da noi, cioè anteriori al 1° settembre 1967.

A quanto pare le stesse difficoltà le soffre pure la Pubblica Amministrazione quando deve emettere provvedimenti repressivi e sanzionatori, quali l’Ordine di demolizione e rimessa in pristino.

Ho trovato interessante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2300/2021, riguardante la dimostrazione della copertura boschiva o meno ad una certa epoca di intervento. Nella fattispecie la Pubblica Amministrazione ha contestato le prove aerofotogrammetriche depositate dal cittadino destinatario del provvedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato afferma che <<Il margine d’incertezza relativo alla interpretazione delle riprese fotografiche dell’area, ostativo alla ricostruzione della situazione originaria dei luoghi, anteriore all’abuso contestato agli odierni appellati, avrebbe infatti dovuto precludere l’adozione di provvedimenti autoritativi, quali quelli impugnati in primo grado, impositivi di un obbligo di ripristino, in assenza di un previo approfondimento istruttorio in sede procedimentale, che nella specie non risulta adeguatamente svolto>>.

Di conseguenza vengono dichiarati illegittimi i provvedimenti autoritativi emessi, non essendo provato il presupposto giustificante gli stessi.

Lo stesso principio era già stato emesso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3763/2019, dove erano emersi margini di incertezza interpretativa delle foto aeree, e della conseguente incertezza di delimitare le singole difformità contestate dalla P.A.

Per completezza di informazione, vorrei sottolineare che ignoro gli sviluppi delle singole vicende menzionate: quello che ci tengo a sottolineare è l’importanza della qualità e valore probante della ripresa aerofotogrammetrica.

Intendo dire che l’incertezza dell’aerofotogrammetria non significa automaticamente che la P.A. non possa agire contro i presunti illeciti o abusi edilizi: intendo affermare che gli enti pubblici possono e devono utilizzare corrette consulenze tecniche in aerofotogrammetria, non potendo limitarsi semplicemente a respingere le prove aerofotogrammetriche esibite dal soggetto richiedente.

In altre parole, la P.A. nell’emettere provvedimenti repressivi ha gli stessi obblighi dimostrativi di prova posti a carico del cittadino.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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