Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
L’incameramento del bene abusivo non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso con sentenza in giudicato
L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio dall’ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo esclusivamente in una manifestazione di volontà dell’ente pubblico affermante l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’opera.
La Cassazione Penale ha confermato ancora che il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell’immobile abusivo avviene automaticamente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l’ottemperanza all’ordinanza comunale di demolizione.
Ciò non costituisce impedimento giuridico che il privato responsabile effettui l’ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (Cass. Pen. III 42698/2017, n. 4962/2007).
La manifestazione di interesse pubblico a mantenere l’opera abusiva, finalizzata alla sua acquisizione gratuita, si concretizza con la chiara intenzione di destinarla ad una specifica funzione o attrezzatura a beneficio della collettività; inutile sottolineare che l’opera deve avere i requisiti necessari per assolvere a tale nuova finalità pubblica, a meno di modifiche e adeguamenti necessari a ciò.
In presenza di questi requisiti la Pubblica Amministrazione valuta l’interesse collettivo all’acquisizione dell’opera e procede secondo l’articolo 31 del TUE d.P.R. 380/01 comma 3 e 4:
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
In sostanza, decorso il termine ultimo di novanta giorni dell’ordinanza di demolizione “finale”, il Comune acquisisce a titolo gratuito le opere abusive inserendole nel patrimonio pubblico. Nell’acquisizione del bene “edificio” si aggiunge anche la necessaria area di sedime/resede necessaria, in misura non superiore alla superficie utile dell’opera abusiva realizzata.
Esempio: Magazzino agricolo di superficie utile lorda di 90 mq, ad un piano fuori terra, realizzato abusivamente su di un appezzamento di terreno di un ettaro (10.000 mq). In tal caso si potrà acquisire sia il manufatto che l’area circostante in misura non superiore a 90 mq x 10 volte = 900 mq.
La Cassazione ha affermato che il trasferimento gratuito al patrimonio comunale della proprietà dell’immobile abusivo è automaticamente conseguente alla decorrenza dei novanta giorni per l’ottemperanza alla demolizione.
Ne consegue che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordinanza di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e la demolizione decretata ad opera del pubblico ministero può essere ostacolata soltanto dalla Delibera Consiliare che stabilisca la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Cass. Pen. III 42698/2017).
L’ordine di demolizione colpisce l’attuale soggetto che è in rapporto col bene, a prescindere se sia stato l’effettivo autore dell’abuso.
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con sentenza di condanna, ex art. 31, comma 9 D.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo, e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Cass. Pen. III 42698/2017).
Esso ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Cass. Pen. III 42698/2017, n. 37120 del 11/05/2005).
Ne consegue che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l’acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione.
Quindi il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto “medio tempore” proprietario, l’autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi l’autorità giudiziaria a spese del condannato, sussistendo l’incompatibilità soltanto se con Delibera Consiliare l’ente stabilisce, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 5, di non demolire l’opera acquisita (Cass. Pen. Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005), in considerazione della ritenuta esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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