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In base alla condotta e tipologia dell’abuso edilizio la punibilità potrebbe escludersi valutando condizioni e parametri (art. 131 bis Codice Penale)

C’è abuso e abuso edilizio, e anche diversi tipi di comportamento tenuti dal soggetto responsabile di esso.

Sappiamo bene che nel nostro ordinamento esiste una serie variegata di illeciti, difformità o irregolarità edilizie che possono essere sanzionate e punite anche a livello penale.

Non è semplice sintetizzare i profili penali in ambito edilizio, per cui rinvio alla trattazione dei relativi approfondimenti sul blog, tranne per un nuovo punto che vedo sempre più ricorrente nel contenzioso: la particolare tenuità del fatto per illeciti edilizi.

Stiamo parlando dell’applicabilità dell’articolo 131-bis del Codice Penale, introdotto con D.Lgs. 28/2015 e avente scopo di escludere la punibilità penale del colpevole per reati compiuti con un grado di offensività particolarmente tenue. In sostanza, si assiste ad una sorta di “attenuazione” della punibilità stessa del reato compiuto.

Dovendo fare una sintesi, è un criterio valutativo che può portare ad escludere la punibilità del soggetto che ha commesso il reato, in base a diversi parametri:

  • occasionalità o abitualità
  • esuguità del danno o pericolo
  • modalità di condotta

Questo tipo di valutazione si è presentato anche nell’ambito degli illeciti edilizi penalmente rilevanti, cioè nella categoria degli abusi edilizi. Calare all’atto pratico la valutazione di particolare tenuità del fatto nell’ambito degli abusi edilizi è tutt’altro che facile.

Infatti si parla di illeciti edilizi a carattere permanente, per cui diventa complesso individuare in maniera schematica una sorta di confine spartiacque tra reati edilizi comportanti particolare tenuità del fatto o meno. Ed ecco perchè sarà necessaria una valutazione da farsi caso per caso nei rispettivi procedimenti giudiziari.

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La particolare tenuità del fatto “abuso edilizio”

Per avere una prima indicazione sommaria ho ritenuto opportuno fare rifermento ad un passaggio contenuto nella sentenza di Cassazione Penale n. 24396/2022 (riportato più in basso in corsivo).

Da essa si possono estrapolare i parametri utili per valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del Codice Penale in caso di reati urbanistici, edilizi e paesaggistici:

  • consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni, caratteristiche costruttive)
  • destinazione d’uso dell’immobile;
  • incidenza sul carico urbanistico;
  • eventuale contrasto con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, e conseguente impossibilità di sanatoria;
  • collegamento dell’abuso edilizio con interventi preesistenti;
  • inquadramento tipologia abuso edilizio (assenza di permesso di costruire o livello di difformità dal permesso);
  • rispetto o meno di provvedimenti sanzionatori e repressivi emessi dalla P.A. competente (es. ordine di demolizione, inottemperanza, ecc) e dalle relative modalità di esecutive.
  • tipologia del bene protetto e dell’interesse, in particolare per la tutela della pubblica incolumità.

Come possiamo notare, sono parametri e riferimenti che saranno oggetto di valutazione nella sede opportuna; se vogliamo dirla tutta sono parametri tecnici sui quali vi sono determinati margini di discrezionalità, e ciò si ripercuote sulla valutazione discrezionale della particolare tenuità del fatto.

Non mi voglio addentrare in un campo dove è richiesta una notevole preparazione ed esperienza professionale propria dei “penalisti”; tuttavia lo scopo di questo articolo è evidenziare che la valutazione di particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche in ambito urbanistico edilizio, paesaggistico e nelle varie normative aventi incidenza urbanistico edilizia.

Qui c’è il passaggio centrale della predetta sentenza di Cassazione Penale:

<<Infatti, come da consolidato orientamento di legittimità, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis Cass. Pen. III n. 19111 del 10/03/2016, n. 47039 del 08/10/2015).
Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Cass. Pen. III n. 783 del 20/04/2017).>>

Conclusioni e consigli

Posso consigliare di rivolgersi ad un legale esperto di materia penale per analizzare e valutare in via preliminare se l’abuso edilizio, accertato o meno dai competenti organi, possa essere valutato per particolare tenuità del fatto.

Certamente, la prima cosa da valutare con la dovuta attenzione è se l’opera abusiva sia (davvero) sanabile sotto ogni profilo urbanistico edilizio, perchè potrebbe fare la differenza notevole nella valutazione del profilo penale.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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