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L’accertamento degli illeciti edilizi non obbliga automaticamente la P.A. a fare sanatoria edilizia d’ufficio.

La vigente normativa non pone alcun obbligo al Comune di verificare la sanabilità prima di emanare l’ordinanza di demolizione.

Il Comune non è tenuto a svolgere alcun tipo di verificare di sanabilità, neppure in ossequio ai principi di economia e buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Liguria n. 823/2019).

Neppure in caso di illeciti di modesta entità la P.A. può essere chiamata ad agire in questo senso, anche in presenza di abuso sanabile di facile rilascio.

In altre parole, non esiste la possibilità o procedura di sanatoria edilizia d’ufficio, avviata cioè dalla Pubblica Amministrazione: anche perchè si tratterebbe di una sorta di conflitto di interesse tra controllato e controllore, se ci pensiamo bene.

Tale esclusione emerge dalla lettura degli articoli 27 e 31 del D.P.R. 380/01, che obbligano il responsabile/dirigente dell’ufficio tecnico comunale a reprimere l’illecito, senza dover fare alcuna valutazione di sanabilità.

Infatti l’unico passaggio normativo che consente la possibilità di avviare la procedura di accertamento di conformità in sanatoria è l’art. 36 del D.P.R. 380/01.

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La sanatoria edilizia è una procedura rigidamente disciplinata con attività vincolata della P.A.

E tale possibilità è rimessa nelle mani del responsabile dell’abuso, o dell’attuale proprietario dell’immobile, ovviamente nei modi e termini previsti dalla normativa.

E spetta proprio al soggetto interessato dimostrare la sussistenza della doppia conformità, presentando tutti i documenti, elaborati e verifiche capaci di dimostrare il rispetto della doppia condizione di conformità all’epoca dell’abuso e al momento dell’istanza.

La verifica della conformità dell’illecito alla disciplina edilizio – urbanistico è una procedura basata sul principio di doppia conformità, e deve essere presentata entro i termini di scadenza indicati dall’ordinanza di rimessa in pristino (o demolizione).

E Comunque, il responsabile dell’illecito o attuale proprietario può presentare istanza di sanatoria edilizia fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative (acquisizione gratuita, accertamento inottemperanza, eccetera).

Di solito il termine concesso dalle ordinanze di demolizione si attesta sui novanta giorni, salvo quelli maggiori disposti da norme regionali.

TUTTO SULLA SANATORIA EDILIZIA

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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